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ripianamento perdita srl

lety

Utente
In una srl, la perdita conseguita nell'anno 2006 riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale.
Atteso che ho convocato l'assemblea straordinaria per l'azzeramento del capitale e contestuale ricostituzione, se uno dei soci non è consenziente, cosa succede? E' automaticamente escluso dalla società o devo liquidargli la sua quota? (contabilmente vale zero ma ha un buon valore di mercato).
Grazie a chiunque potrà aiutarmi.:rolleyes:
 

natalia

Utente
Riferimento: ripianamento perdita srl

Ciao ti rispondo che certamente il socio ha diritto di recedere ed è anche un suo diritto...art 2473 del cod civ. Leggilo e ti dirà tutto.
 

antonio47

Utente
Riferimento: ripianamento perdita srl

In una srl, la perdita conseguita nell'anno 2006 riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale.
Atteso che ho convocato l'assemblea straordinaria per l'azzeramento del capitale e contestuale ricostituzione, se uno dei soci non è consenziente, cosa succede? E' automaticamente escluso dalla società o devo liquidargli la sua quota? (contabilmente vale zero ma ha un buon valore di mercato).
Grazie a chiunque potrà aiutarmi.:rolleyes:
I soci non modificano le loro quote e non perdono i loro diritti sino a quando non manifestano dissenso e volontà di recesso (artt. 2468/2496/2482quater e altri). La partecipazione del socio (agli utili e alle perdite) rimane proporzionale al suo conferimento. Nel caso prospettato, ove si proceda all'azzeramento del capitale per il disposto del 2482ter, si attua, di fatto, una nuova sottoscrizione che è: proporzionale se vi aderiscono i soci iscritti, nuova se uno o più soci non intendono aderirvi.
Esempio:
C.S. 10000
SOCIO A 5000
SOCIO B 3000
SOCIO C 2000
RISERVA LEGALE 100
PERDITE PREGRESSE 8000
PERDITA 2006 2500
Il patrimonio netto è -400 con valore quote pari a zero.
L'assemblea delibera l'azzeramento del c.s. e la sua ricostituzione al minimo non utlizzando le riserve disponibili.
I soci tuttidevono versare proporzionalmente 500 per azzerare il p.n. e coprire la parte di perdite non garantita dal c.s. e successivamente ricostituire il c.s. minimo. A questo punto il socio C potrebbe dissentire e non sottoscrivere, e deve dichiarare la rinuncia sia ai diritti di prelazione (se esistono) sia agli altri diritti derivanti dallo status partecipativo, recedendo.
La nuova sottoscrizione sarà attuata da A e B, oppure da A,B e D (nuovo soggetto in quanto le quote di C sono divenute liberamente disponibili).
 
Riferimento: ripianamento perdita srl

I soci non modificano le loro quote e non perdono i loro diritti sino a quando non manifestano dissenso e volontà di recesso (artt. 2468/2496/2482quater e altri). La partecipazione del socio (agli utili e alle perdite) rimane proporzionale al suo conferimento. Nel caso prospettato, ove si proceda all'azzeramento del capitale per il disposto del 2482ter, si attua, di fatto, una nuova sottoscrizione che è: proporzionale se vi aderiscono i soci iscritti, nuova se uno o più soci non intendono aderirvi.
Esempio:
C.S. 10000
SOCIO A 5000
SOCIO B 3000
SOCIO C 2000
RISERVA LEGALE 100
PERDITE PREGRESSE 8000
PERDITA 2006 2500
Il patrimonio netto è -400 con valore quote pari a zero.
L'assemblea delibera l'azzeramento del c.s. e la sua ricostituzione al minimo non utlizzando le riserve disponibili.
I soci tuttidevono versare proporzionalmente 500 per azzerare il p.n. e coprire la parte di perdite non garantita dal c.s. e successivamente ricostituire il c.s. minimo. A questo punto il socio C potrebbe dissentire e non sottoscrivere, e deve dichiarare la rinuncia sia ai diritti di prelazione (se esistono) sia agli altri diritti derivanti dallo status partecipativo, recedendo.
La nuova sottoscrizione sarà attuata da A e B, oppure da A,B e D (nuovo soggetto in quanto le quote di C sono divenute liberamente disponibili).


Buona sera scusate se mi intrometto...ma interessa anche a me questa discussione; il versamento dei soci pai a 500 deve esser deliberato da un assemblea ordinaria? se si occorre un prova di tale versamento o diciamo puo esser "fittizia" registrando contabilmente soci c/versamenti a c-sociale?
Scusate la domanda banale...ma sono un tirocinante...buona serata a tutti
 

Andrea.

Utente
Riferimento: ripianamento perdita srl

... d'accordo con antonio47, ma ritengo che C non sia tenuto a versare alcunchè (salvo che non abbia debiti per capitale sottoscritto e non versato)

per la copertura delle perdite non è richiesta una delibera, anche se mi pare opportuna

è bene documentare almeno mediante corrispondenza la causale del versamento fatto dal socio (c/copertura perdite, anzichè c/finanziamenti etc)

buon lavoro
A
 

antonio47

Utente
Riferimento: ripianamento perdita srl

... d'accordo con antonio47, ma ritengo che C non sia tenuto a versare alcunchè (salvo che non abbia debiti per capitale sottoscritto e non versato)

per la copertura delle perdite non è richiesta una delibera, anche se mi pare opportuna

è bene documentare almeno mediante corrispondenza la causale del versamento fatto dal socio (c/copertura perdite, anzichè c/finanziamenti etc)

buon lavoro
A
Centro Triveneto di Cultura Giuridica

Non concordo.
Gli artt. correlati parlano di "diritti agli utili e partecipazione alle perdite".
L'iscrizione a libro soci comporta il riconoscimento dei diritti e dei doveri del soggetto.Se tra questi esiste, legge novellata, l'intangibilità delle % di partecipazione, esiste anche l'obbligo dell'amministratore a richiedere ai soci i fondi a copertura di perdite che abbiano intaccato il capitale (vedi >1/3 < 1/3 ecc.). Ammettendo di non conoscere le intenzioni del socio, in corso d'assemblea l'amm. chiede soldi per la copertura delle perdite che eccedono il capitale, azzera il medesimo, e chiede altri soldi per la ricostituzione al minimo. Nel momento in cui il socio si dichiara dissenziente al primo passo, perde di fatto tutti i diritti connessi alla sua quota% e non parteciperà neppure alla nuova sottoscrizione. In pratica non può rifiutarsi di pagare per perdite e poi pretendere di partecipare al nuovo capitale.
Il rifiuto alla copertura implica il sottinteso recesso.
Caso diverso è la riduzione del c.s. per perdite in cui il socio che in assemblea dovesse esprimere voto contrario o astenersi, non perde alcun punto % di partecipazione.
 

Andrea.

Utente
Riferimento: ripianamento perdita srl

... l'amm. chiede soldi per la copertura delle perdite che eccedono il capitale, azzera il medesimo, e chiede altri soldi per la ricostituzione al minimo. Nel momento in cui il socio si dichiara dissenziente al primo passo, perde di fatto tutti i diritti connessi alla sua quota% e non parteciperà neppure alla nuova sottoscrizione. In pratica non può rifiutarsi di pagare per perdite e poi pretendere di partecipare al nuovo capitale.

E' quello che intendevo: il socio che non ha intenzione di rimanere in società (mi pare C, nel tuo esempio) può rifiutarsi di versare alcunchè.
 

antonio47

Utente
Riferimento: ripianamento perdita srl

Forse ho mal interpretato il ".....non è tenuto a versare......" !
Soluzione: o cacci la moneta o te ne vai:D
 

Agnostico

Utente
Re: Riferimento: ripianamento perdita srl

Salve a tutti,
ho un quesito su una situazione particolare.
la situazione è la seguente:
- Srl con 10.000Eu di capitale sociale
- Ultimo bilancio con un -42.000Eu
- Sono socio per una quota minoritaria 4%
- Ad oggi vanto fatture non pagatemi dalla stessa Srl di qui sono socio per 2500 Eu, per forniture che le ho prestato come professionista esterno (banale fornitore).
- Non rivesto nessun incarico o mansione operativa nelle attività dell' Srl, sono solo un socio di capitali.

Domanda:
CASO 1 - A fronte di una richiesta di ripianamento delle perdite, posso far valere parte dei miei crediti, facendoli figurare come contributo corrispondente?
CASO 2 - in mancanza di liquidità, ma volendo rimanere in società. Qual'è la quota minima con cui posso contribuire? (ho letto che uno quota minima può corrispondere nell'equivalente delle vecchie 1000Lire ..ma non mi è molto chiaro).

Grazie 1000 per l'attenzione.
 
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