(da norme e tributi 24/12/2003)
Le riparazioni in garanzia non costituiscono prestazioni di servizi per carenza del presupposto oggettivo. Deve peraltro trattarsi di prestazioni assimilabili a <un'obbligazione> prevista nel contratto, ove il prezzo di acquisto risulta in pratica comprensivo di eventuali riparazioni e/o migliorie sul bene (risoluzione 500655 del 18 aprile 1975). In questo caso, oltre alla riparazione, ai fini dell'Iva non rileva nemmeno l'eventuale sostituzione di parti o pezzi del bene (risoluzione 490292 del 29 marzo 1991). Diversamente, se nelle condizioni di acquisto non è prevista tale obbligatorietà, la prestazione di riparazione - analogamente ai pezzi sostituiti - assume rilievo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, Dpr 633/1972.
La fornitura di pezzi di ricambio in garanzia. C'è poi l'ipotesi della mera fornitura di parti di ricambio, scollegata quindi alla prestazione di sostituzione e/o di riparazione. Anche in questi casi non si applica l'Iva, in quanto l'operazione non configura <cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa> (articolo 2, comma 2, numero 4), Dpr 633/1972).
La sostituzione dei prodotti in garanzia. La sostituzione integrale di prodotti in garanzia ha formato oggetto di numerose pronunce (risoluzione 360323 del 7 aprile 1976, circolare 48/384312 del 23 dicembre 1980, risoluzione 40/383836 del 3 ottobre 1980 e risoluzione 490292 del 29 marzo 1991), da cui è uscita in ogni caso confermata l'esclusione dalla base imponibile della sostituzione dei beni.