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rinuncia credito soci idee confuse

C

Camilla

Ospite
UNA SRL CON CAPITALE SOCIALE DI 30.000 EURO, HA UN DEBITO VERSO I SOCI CONTRATTO IN TANTI ANNI DEL VALORE DI 500.000 EURO.
I SOCI VORREBBERO SISTEMARE QUESTA SITUAZIONE, E SONO DISPOSTI A RINUNCIARE AL PROPRIO CREDITO.
LA RINUNCIA COMPORTA L’ISCRIZIONE DEI 500.000 EURO IN UNA RISERVA NEL PATRIMONIO NETTO.
OVVIAMENTE LA SOMMA E’ STATA UTILIZZATA NEL CORSO DEGLI ANNI PER COPRIRE LE ESIGENZE DI CASSA DELLA SOCIETA’, PER CUI MATERIALMENTE NON E’ DISPONIBILE .
FERMO RESTANDO UN EVENTUALE UTILIZZO A COPERTURA PERDITE, AL MOMENTO DELLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ QUESTA SOMMA DEVE ESSERE RIPARTITA FRA I SOCI, MA SE COME DETTO NON E’ DISPONIBILE PERCHE’ UTILIZZATA PER ESIGENZE DI CASSA COSA AVVIENE?
ALLA STESSA MANIERA IN CASO DI LIQUIDAZIONE FORZATA COME SI USA LA RISERVA VISTO CHE E’ SOLO IDEALE?
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.
 
penso che:
al momento della rinuncia al credito scatta l'obbligo di applicazione della r.a. (CM 73E/94) in quanto in quel momento il compenso si ritiene giuricamente incassato.
il debito viene poi trasformato in riserva.
la riserva non è distribuibile (quindi i dubbi sul futuro non sussistono) e può essere utilizzata a copertura perdite o per aumento capitale.
sia la rinuncia che la destinazione della riserva è opportruno che risulti da verbale di assemblea.
ciao
 
anche io ho delle società con finanziamento soci. Non riesco a capire perche' non lasci il finanziamento come e' attualmente. Se la società in seguito al conseguimento di utili dovesse avere delle disponibilità liquide puoi restituire il finanziamento soci senza alcuna imposizione in capo ai soci.

In caso di liquidazione i soci rinunciano al credito che diviene sopravvenienza attiva per la società non tassabile e in sede di dichiarazione dei redditi andrai a neutralizzala con una variazione in diminuzione. Pertanto distribuirai nel limite delle liquidità disponibili.
Se invece passi il finanziamento a riserva la puoi utilizzare a copertura di perdite e in caso di liquidazione in mancanza di fondi chiudi la società e lasci la riserva in bilancio.Se la distribuisci non sono daccordo sull' applicare la ritenuta perchè a mio avviso la riserva ha natura di capitale e non e' stata formata con utili conseguiti .
ciao
 
concordo, ma
il problema della r.a. è stato ampliamente trattato dall'a.f. nel cosro degli anni e, se ben ricordo, è sempre giunta alle medesime conclusioni: data che è ravvisabile un comportamento elusivo (non era questo il caso discusso ma, come si sa, tendono sempre ad allungare i tentacoli), meglio tassare. in effetti, a ben pensare, se trasformo un mio credito in un "modo virtuale" di copertura di perdite o di conferimento, è simile - se non uguale - all'utilizzo di denaro. denaro che in questo caso ho solo "giuridicamente" incassato ma che ho effettivamente usato.
mi meraviglia il fatto che nelle diverse manovre non abbiano individuato anche questo problema.
ciao
 
Nel mio caso vorrei trasformare i finanziamenti in riserva perche' con basilea 2 un debito della societa' cosi' grosso impedirebbe la concessione di finanziamenti bancari, almeno credo.
Mi sbaglio?
 
non è detto, dipende da tante cose.
comunque sempre meglio una riserva che un debito.
ciao
 
Molto bella come risposta, alla Catalano!
Catalano avrebbe detto: meglio avere del patrimonio che dei debiti!

A proposito delle idee confuse sulla rinuncia dei crediti da parte dei soci, non è per caso che ce l'abbia anche tu?
Sai perché ti dico questo, perché un amico mio, a proposito della ritenuta d'acconto, crede di si!
Ma tu sei certo che l'a.f. abbia scritto proprio questo?! No, sai, perché? Mi dice sempre questo amico mio che se c'era una cosa sulla quale aveva le idee chiare era appunto quella che la rinuncia ai crediti, ove non derivanti da redditi su finanziamenti, non costituisce materia imponibile! Tu che ne dici?
Io sono convinto che ci chiarirai le idee!
Ti saluto e ti auguro un buon fine settimana.

[%sig%]
 
La rinuncia dei soci a finanziamenti non costituisce materia imponibile su cui calcolare la ritenuta d’acconto. E’, questa, una personalissima “lettura” data dall’estensore della risposta al quesito. Con la citata circolare (n. 73E del 27.5.1994) si precisa, infatti, che vanno assoggettati a ritenuta d’imposta la rinuncia dei crediti correlati ai redditi (quali ad esempio, gli interessi relativi a finanziamenti dei soci, nella presunzione dell’avvenuto incasso giuridico del credito. E non poteva essere diversamente atteso che la rinuncia ai crediti ha natura patrimoniale ed è riconducibile ad apporto di capitale ad incremento il patrimonio netto. Va, infatti, allocata tra le riserve nella voce VII altre riserve. In ogni caso la detta indicazione non trova concorde la giurisprudenza di legittimità che esclude la ritenuta su interessi presunti.
T.

[%sig%]
 
Re: X STEFANO E TURI

E CHI HA DETTO CHE NON SONO FRUTTIFERI??
NULLA E' SPECIFICATO NEL QUESITO ED IO HO RISPOSTO IN BASE ALL'IPOTESI PEGGIORE.
POI, PER QUANTO CONCERNE L'ASPETTO ELUSIVO DI DETERMINATE OPERAZIONI DI RINUNCIA, C'E' TANTO MATERIALE DA LEGGERE.....
CHI E' CATALANO?? QUI SI CHE SONO IGNORANTE.
CIAO
 
Re: X STEFANO E TURI

In base all’ipotesi peggiore? ;-)
Hai calcolato a quanto dovrebbero ammontare i finanziamenti per produrre un debito per interessi (ove fruttifero, ma sarebbe l'unico) pari ad € 500.000?

Questo è quanto si legge nel quesito:
<< … HA UN DEBITO VERSO I SOCI CONTRATTO IN TANTI ANNI DEL VALORE DI 500.000 EURO.>>

E questo è quanto hai risposto tu:
<<penso che:
al momento della rinuncia al credito scatta l'obbligo di applicazione della r.a. (CM 73E/94) in quanto in quel momento il compenso si ritiene giuricamente incassato.
il debito viene poi trasformato in riserva.>>

In ogni caso, nel mentre la circolare ne prevede l’ assoggettabilità a ritenuta d’imposta, nel caso di rinuncia ai crediti correlati ai redditi (leggi: per interessi su finanziamenti), la Cassazione da pareri contrari… esclude la ritenuta su interessi presunti…

Il materiale da leggere sull’aspetto elusivo dell’operazione riguarda qualche altra operazione che nulla ha a che vedere con
l’ applicazione della ritenuta d’imposta nel caso di rinuncia ai finanziamenti.

Ciao
T.

[%sig%]
 
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