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Rinnovo contratto con cedolare secca.

Alfonso50

Utente
Salve, sono proprietario di un immobile locato in regime di cedolare secca. Il 10 aprile scorso è scaduto il secondo quadriennio e con l'inquilino abbiamo concordato la prosecuzione del contratto con le stesse modalità. Vorrei sapere se siamo tenuti a darne comunicazione all'agenzia delle entrate e con quali modalita, considerata l'emergenza attuale. Grazie. Alfonso
Ps: va bene e anche risposta via mail a: [email protected]
 

Rocco

Utente
L'art. 3-bis c. 1 del DL 34/2019 (cd. Decreto Crescita) ha disposto la soppressione della sanzione di € 100,00 allora introdotta dall'art. 7-quater c. 24 del DL 193/2016, riguardante la mancata presentazione del mod. RLI concernente la proroga ovvero la risoluzione di un contratto di locazione sottoposto a CS. In sostanza con l'applicazione di tale sanzione il contribuente evitava di perdere la CS a condizione che adottasse un comportamento concludente coerente con la volontà di continuare ad applicare tale regime. Con la soppressione della sanzione, non è più necessario presentare il mod. RLI per comunicare la proroga del contratto di locazione sottoposto a CS, a condizione che la si continui ad applicare in dichiarazione dei redditi e che si proceda al versamento.
Saluti.
 

tatabiss

Utente
Salve, io ho un contratto cedolare secca 3+2 e la prima scadenza è dicembre 2020: posso mandare da subito, con abbondante preavviso di 6 mesi, la disdetta all'inquilino? Non intendo rinnovare il contratto perchè voglio restaurare l'appartamento, basta mettere solo questa dicitura o serve altro? Grazie
 

Rocco

Utente
Salve, io ho un contratto cedolare secca 3+2 e la prima scadenza è dicembre 2020: posso mandare da subito, con abbondante preavviso di 6 mesi, la disdetta all'inquilino? Non intendo rinnovare il contratto perchè voglio restaurare l'appartamento, basta mettere solo questa dicitura o serve altro? Grazie
A differenza del conduttore, che può recedere in qualsiasi momento (con preavviso di almeno 6 mesi), il locatore può recedere (anticipatamente) dal contratto solo se sussistano determinate motivazioni tra le quali è certamente da segnalare quella dell'immobile da sottoporre a opere.
Ritengo pertanto che nel caso in questione il locatore possa esercitare il recesso dal contratto, con preavviso di almeno 6 mesi, solo alla scadenza dei primi 3 anni; in mancanza dovrà attendere che scadano gli ulteriori 2 anni di proroga, previsti per i contratti a canone concordato.
Saluti.
 

tatabiss

Utente
A differenza del conduttore, che può recedere in qualsiasi momento (con preavviso di almeno 6 mesi), il locatore può recedere (anticipatamente) dal contratto solo se sussistano determinate motivazioni tra le quali è certamente da segnalare quella dell'immobile da sottoporre a opere.
Ritengo pertanto che nel caso in questione il locatore possa esercitare il recesso dal contratto, con preavviso di almeno 6 mesi, solo alla scadenza dei primi 3 anni; in mancanza dovrà attendere che scadano gli ulteriori 2 anni di proroga, previsti per i contratti a canone concordato.
Saluti.
Ok, basta solo indicare la motivazione nella raccomandata, non occorre altro, giusto? Cioè non devo specificare altro (che tipo di lavori, tempi ecc.)
 

Rocco

Utente
Indicherà sommariamente che il recesso è motivato dal fatto che l'immobile necessità di interventi edilizi urgenti.
Saluti.
 
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