Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

rimborso da 730 spalmato su dodici mesi anzichè in agosto

Salve, pensionato Inps versa alla ex moglie 600 euro mensili a titolo di mantenimento. Non credo sia possibile ma da qualche parte avevo letto che ci sarebbe modo di attribuire questa incombenza direttamente al sostituto d'imposta Inps, che provvederebbe in automatico a decurtare dalla pensione questi 600 euro e a versarli alla ex moglie. In tal modo finendo il pensionato come ogni anno a credito irpef(grazie alla deducibilità dell'assegno), ci sarebbe il vantaggio di beneficiare di esso mese x mese senza dover aspettare il rimborso annuale sul 730 in agosto? E' veramente possibile tutto ciò?
 
sarà ma dell'assegno di mantenimento mi è nuova...
io so solo che quello che corrisponderà l'inps al coniuge è la pensione ai superstiti...quando si tirano le cuoia :p e risolvi anche i problemi di 730 :angel1:
 
Altro dubbio: in caso di separazione sappiamo che si perde la detrazione per coniuge a carico. Ma siccome la detrazione è rapportata ai mesi se la sentenza di separazione arriva ad esempio il 30 Giugno, fino a quella data spetterà regolarmente la detrazione?
 
6 mesi ok ma poi bisogna vedere il reddito annuo se per effetto del mantenimento supera i 2840...

sì giustissimo! Ma dovendo fare il conteggio preciso mi sorge spontanea altra domanda: che decorrenza ha il mantenimento? Parte dal mese successivo a quello della sentenza, o si conteggia pure il mese stesso della sentenza di separazione?
 

Grazie Pluto! Sei il top:D ora ho le idee chiare.. se non mi mandi a quel paese ho un'altra curiosità, ma una separazione consensuale (che ovviamente non preveda trassferimenti immobiliari) va registrata all'ADE?
 
secondo me va registrata la separazione se si concludono accordi o atti previsti dal cc 2643:
ARTICOLO 2643
Atti soggetti a trascrizione
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili ;

2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie , i diritti del concedente e dell'enfiteuta;

2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale; (1)

3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali , il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione ;

5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;

7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico.

8) i contratti di locazione dei beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti [1605], per un termine maggiore di tre anni;

10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;

12) i contratti di anticresi ;

12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; (2)

13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;

14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
 
Alto