Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Rigo VO33

MS71

Utente
Buongiorno,

un professionista ha adottao dal 2015 il regime ordinario pur avendo i requisiti per il regime forfettario, unicamente con il comportamento concludente, senza manifestare la scelta di opzione per il regime ordinario nel rigo VO33.

Nell'anno d'imposta 2017 ha superato il limite dei ricavi previsto per il regime forfettario.

Quindi nell'anno d'imposta 2018 non avrebbe potuto applicare il regime forfettario ed ha continuato quindi ad applicare il regime ordinario. Nell'anno d'imposta 2018 non ha superato i ricavi previsti per il regime forfettario.

Nell'anno d'imposta 2019 ha continuato ad applicare il regime ordinario pur avendo i requisiti per il regime forfettario.

La domanda è nella dichiarazione iva 2020 (relativa all'anno d'imposta 2019) deve essere compilato il rigo VO33 - opzione regime ordinario oppure no?

Saluti.
 

Rocco

Utente
Io la vedrei così.
Nella dichiarazione IVA presentata nel 2016 (anno d'imposta 2015) andava comunicata l'opzione barrando l'apposita casella di rigo VO33. L'opzione era vincolante per un triennio (2015-2016-2017).
Nel 2018 il contribuente, non avendo i requisiti per adottare il regime forfetario, avrebbe dovuto considerare quale regime naturale quello semplificato (si ricorda in proposito che per i professionisti il regime semplificato prescinde dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente, al contrario delle imprese). Anche nel 2018, pertanto, il contribuente ha applicato il regime ordinario per opzione, che andava comunicata mediante la compilazione del rigo VO21 della dichiarazione IVA 2019 (anno d'imposta 2018). Tale opzione ha durata minima di 1 anno ed ha effetto fino a quando non sia revocata.
E' da ritenere pertanto che nessuna comunicazione (di opzione) vada effettuata nella dichiarazione IVA 2020 (anno d'imposta 2019).
Si ricorda infine che l'opzione omessa, comunicata con ritardo o comunicata con irregolarità è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro, pertanto è da ritenere che le violazioni commesse possano essere sanate con la presentazione delle rispettive dichiarazioni integrative e con il versamento della sanzione in misura ridotta applicando il ravvedimento operoso.
Attendi comunque altri pareri in merito.
Saluti.
 

AFK

Utente
Se ho ben capito, il professionista ha SEMPRE applicato il regime ordinario, senza "saltare da un anno all'altro" e, soprattutto, senza variazione nell'ultimo anno. Pertanto anche a mio avviso non va compilato il quadro VO poiché nessuna variazione è intervenuta. Andrebbe eventualmente sanata l'adozione di un regime ordinario anziché semplificato nel primo anno di adozione, la cui omissione cmq non compromette il comportamento concludente del professionista ai fini IVA e imposte sui redditi.
 
Alto