Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

riforma biagi

A

anna

Ospite
alla luce della circolare 1/08/01/2004 sembrerebbe che le prestazioni occasionali che superano uno dei due limiti imposti dalla riforma sono soggette al contr. previd. rimanendo comunque lavoro autonomo. se e' cosi' abbiamo risolto il problema dei vecchi co.co.co. non inqudrabili nel lavoro a progetto
 
E

ELISABETTA

Ospite
Spiegati meglio...sinceramente quello che tu scrivi non mi sembra una soluzione dato che i co.co.co non ci saranno più a partire dal 24/10/04.
 
F

fabio

Ospite
Re: riforma biagi x elisabetta

Cara Elisabetta, se permetti dissento dalla tua affermazione che i co.co.co non esisteranno più. Le co.co.co non muoiono affatto, + semplicemente d'ora in poi dovranno essere rese nella modalità cd a "progetto". Anzi, alla luce della riforma Biagi, gli elementi caraterrizzanti di questi rapporti di lavoro sono, come chiarito dalla circolare ministeriale, l'autonomia del collaboratore la coordinazione con il committente mentre il "progetto" costituisce semplicemente una mera modalità organizzativa del lavoro. Questa affermazione e confermata dal fatto che l'assenza del progetto nel contratto comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in lavoro subordinato a tempo indeterminato MA il comittente ha l'onere (quindi anche la possibilità) processuale di provare il contrario.
 
E

ELISABETTA

Ospite
Re: riforma biagi x elisabetta

Assolutamente sì. Rimane il fatto che il contratto per un collaboratore, ex co.co.co., dal 24/10/04 dovrà chiamarsi collaboratore a Progetto o A Programma, con relativo accordo scritto molto più preciso e pragmatico rispetto al vecchio co.co.co.
Ti ringrazio comunque per la tua premura.
 
F

Fabio

Ospite
Re: riforma biagi x elisabetta

Scusate ma secondo me avete mescolato quesiti e risposte!
Credo che Anna intendesse questo:
ai vecchi co.co.co , la cui mansione lavorativa venga ritenuta dalle parti compatibile con il nuovo contratto a progetto, è stato terminato il contratto nel perido dal 24/10/03 al 31/12/03, come dalla nota circolare, per la conversione in un nuovo contratto appunto a progetto.
Soltanto per i vecchi co.co.co. , la cui mansione venga interpretata non inquadrabile in un "progetto", i contratti in essere sono legalmente validi ed ancora attivi ma soltanto fino al 24/10/04, come diceva Elisabetta.
Penso che anna intendesse chiedere se, trovandosi nella seconda situazione da me descritta, fosse possibile continuare l'attività percependo il compenso sotto forma della nuova Collaborazione Occasionale.
Secondo me non è possibile, in quanto quest'ultimo tipo di collaborazione non si può ripetere con lo stesso committente più volte nello stesso anno solare, almeno per quanto mi ha riferito il mio consulente del lavoro. E' comunque giusta la tua osservazione sulla previdenza, perchè oltre i 5000 euro lordi annui si è tenuti a versare la contribuzione previdenziale anche con le co. occasionali, e se mi ricordo bene, ma forse qui la sparo grossa, totalemente a carico del lavoratore. Credo sia logico pensare però a più committenti occasionali nello stesso anno od anche una sola coll. con importo sup. a 5000 lordi. Che senso avrebbe sennò? Ciao
 
F

Fabio

Ospite
Re: riforma biagi x elisabetta

Ops...correggo:

questo:

sono legalmente validi ed ancora attivi ma soltanto fino al 24/10/04, come diceva Elisabetta.

con:

sono legalmente validi ed ancora attivi ma soltanto fino alla loro scadenza naturale, e comunque non oltre al 24/10/04, come diceva Elisabetta.

Ciao scusate!
 
Alto