Un soggetto ha ricevuto una cartella esattoriale (correttamente notificata a mezzo messo comunale) relativa ad un controllo tassazione separata anno 2009 per il quale deve corrispondere 300,00 euro circa.
Il problema e’ che tale cartella esattoriale segue una comunicazione del 2013 notificata a mezzo raccomandata postale che il contribuente non ha mai ricevuto; Il call center dell’agenzia delle entrate, contattato, conferma il numero di raccomandata e la compiuta giacenza.
Da controllo presso la sede postale l’impiegato ha affermato che , nel momento in cui l’atto torna indietro perché il contribuente è assente, lo trattengono in giacenza 30 giorni prima di rispedirlo indietro all’agenzia entrate.
Nel caso di utilizzo del servizio postale se l’atto non può essere personalmente notificato né al debitore né a soggetti terzi, , in caso di mancata consegna dello stesso, esso viene depositato presso l’ufficio postale e al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) inerente la giacenza e la notifica si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni dall’invio della (seconda) raccomandata informativa di avviso di giacenza.( legge del decreto (milleproroghe) d.l 248/2007 convertito nella legge 31/2008).
Ora, nel caso in oggetto, la seconda raccomandata non è stata inviata: a questo punto l’atto è viziato e nullo per errore di notifica? Per invocare la nullità’ della cartella è necessaria comunque tentare la mediazione oppure si puo’ procedere direttamente con il ricorso in commissione tributaria?
Il problema e’ che tale cartella esattoriale segue una comunicazione del 2013 notificata a mezzo raccomandata postale che il contribuente non ha mai ricevuto; Il call center dell’agenzia delle entrate, contattato, conferma il numero di raccomandata e la compiuta giacenza.
Da controllo presso la sede postale l’impiegato ha affermato che , nel momento in cui l’atto torna indietro perché il contribuente è assente, lo trattengono in giacenza 30 giorni prima di rispedirlo indietro all’agenzia entrate.
Nel caso di utilizzo del servizio postale se l’atto non può essere personalmente notificato né al debitore né a soggetti terzi, , in caso di mancata consegna dello stesso, esso viene depositato presso l’ufficio postale e al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) inerente la giacenza e la notifica si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni dall’invio della (seconda) raccomandata informativa di avviso di giacenza.( legge del decreto (milleproroghe) d.l 248/2007 convertito nella legge 31/2008).
Ora, nel caso in oggetto, la seconda raccomandata non è stata inviata: a questo punto l’atto è viziato e nullo per errore di notifica? Per invocare la nullità’ della cartella è necessaria comunque tentare la mediazione oppure si puo’ procedere direttamente con il ricorso in commissione tributaria?