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ricorso tributario per vizio di notifica avviso

cuono

Utente
Un soggetto ha ricevuto una cartella esattoriale (correttamente notificata a mezzo messo comunale) relativa ad un controllo tassazione separata anno 2009 per il quale deve corrispondere 300,00 euro circa.
Il problema e’ che tale cartella esattoriale segue una comunicazione del 2013 notificata a mezzo raccomandata postale che il contribuente non ha mai ricevuto; Il call center dell’agenzia delle entrate, contattato, conferma il numero di raccomandata e la compiuta giacenza.
Da controllo presso la sede postale l’impiegato ha affermato che , nel momento in cui l’atto torna indietro perché il contribuente è assente, lo trattengono in giacenza 30 giorni prima di rispedirlo indietro all’agenzia entrate.
Nel caso di utilizzo del servizio postale se l’atto non può essere personalmente notificato né al debitore né a soggetti terzi, , in caso di mancata consegna dello stesso, esso viene depositato presso l’ufficio postale e al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) inerente la giacenza e la notifica si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni dall’invio della (seconda) raccomandata informativa di avviso di giacenza.( legge del decreto (milleproroghe) d.l 248/2007 convertito nella legge 31/2008).
Ora, nel caso in oggetto, la seconda raccomandata non è stata inviata: a questo punto l’atto è viziato e nullo per errore di notifica? Per invocare la nullità’ della cartella è necessaria comunque tentare la mediazione oppure si puo’ procedere direttamente con il ricorso in commissione tributaria?
 
La comunicazione di cui trattasi dovrebbe essere un semplice avviso bonario che, come ben sai, viene inviato tramite raccomandata e, in quanto tale, non necessita del procedimento notificatorio richiesto per gli atti contenenti una pretesa impositiva e destinati ad incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente. Attraverso l'avviso bonario, invece, l'ufficio cerca di dialogare con il contribuente facendo presente le difformità riscontrate nell'attività di controllo della dichiarazione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente in modo tale che quest'ultimo possa rappresentare il proprio punto di vista nei confronti dell'ufficio. Nel caso de quo, pare di capire, trattasi di somme soggette a tassazione separata e pertanto qui non siamo di fronte nemmeno ad un'attività di controllo ma a semplice attività "liquidatoria" da parte dell'ufficio. In tal caso, secondo un'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, laddove non vi sono difformità tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto scaturito dall'attività di controllo della dichiarazione, l'ufficio non sarebbe obbligato ad inviare l'avviso bonario. Alla luce di tutto ciò, pertanto, ritengo non condivisibile il profilo di doglianza indicato nel post, anche considerando che, in caso di cartella di pagamento derivante da attività di controllo della dichiarazione ex art. 36-bis/36-ter del DPR 600/73, ben potrà il contribuente impugnare la cartella, anche per quanto attiene al merito della pretesa. Tutt'al più potresti far presente all'ufficio di non aver ricevuto l'avviso bonario (spiegando il perché) e chiedere che l'applicazione della sanzione ridotta anziché in misura piena.
Saluti.
 
concordo con quanto ha scritto Rocco, che saluto, e mi limito ad aggiungere che se si tratta di tassazione separata, in genere, non vi sono sanzioni, e quindi ritengo che un eventuale contenzioso non possa avere speranze di ottenere un esito positivo.
ciao
 
Pur concordando con quanto da te detto riporto una esperienza di un collega al quale è stato rigettato un ricorso avverso una ingiunzione di pagamento di un contributo consortile poichè il giudice ha sostenuto che il ricorso era nullo in quanto andava impugnato l'avviso bonario(atto prodomico)
 
Molto probabilmente (immagino) il giudice tributario ha ritenuto di aderire a quel filone giurisprudenziale (Cass. Sent. 7344/2012) che ritiene anche l'avviso bonario atto impugnabile nonostante non sia elencato nell'art. 19 del Dlgs. 546/92 e dunque il ricorso proposto contro l'ingiunzione di pagamento non per vizi propri di tale atto ma nel merito della pretesa andava proposto avverso l'avviso bonario, atto podromico, appunto.
Per la verità al sottoscritto non è mai capitato di subìre sentenze di inammissibilità del ricorso avverso una cartella esattoriale ex art. 36-bis/ter del DPR 600/73 perché andava impugnato l'avviso bonario, laddove i motivi del ricorso erano concernenti (anche) il merito della pretesa, né tantomeno tale eccezione è stata sollevata da parte resistente (Ade), visto che quest'ultima ritiene (vi sono doumenti di prassi al riguardo) che l'avviso bonario non costituisca atto impugnabile.
Saluti.
 
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