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ricorso in CTP

Ringrazio Rocco per la precisazione in merito al ricorso in CTR.
Adesso, vi scrivo perché vorrei dei chiarimenti in merito alla costituzione in giudizio della parte resistente nel ricorso in CTP nel caso di specie è l'AAMS. Vi chiedo quali sono gli obblighi della parte resistente una volta che si costituisce in giudizio? Mi spiego meglio: le norme in materia recitano che la parte resistente deposita il proprio fascicolo contenente le proprie controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione. Ma, se la parte resistente non provvede a depositare le proprie controdeduzioni cosa succede? I giudici d'ufficio possono eccepire la regolare costituzione in giudizio della parte resistente. Vorrei una vostra opinione, grazie. Se invece, i giudici non sono tenuti a muovere obiezioni io come difensore di parte posso/potrei eccepire la mancata presentazione delle controdeduzioni dell'ufficio per far dichiarare inammissibile l'atto.
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
 
Ultima modifica:
Il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente ha natura ordinatoria e non perentoria; ciò significa che per la mancata costituzione in giudizio dell'ufficio la legge non commina alcuna sanzione per cui NON devi muovere l'eccezione da te indicata.
Ciao.
 
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