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Ricorso in Commissione Regionale

S

Silvia

Ospite
Chiedo il vostro aiuto per questa situazione:

- presento ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale contro avvisi di liquidazione ici emessi dal comune
- la sentenza è a me favorevole
- nel frattempo il comune emette cartella esattoriale relativa a tali avvisi di liquidazione ma poi ne concede la sospensione
- il comune presenta appello alla Commissione Tributaria Regionale e mi notifica copia di tale suo ricorso in appello

Oggi ricevo dal comune avviso che, vista la sentenza a lui favorevole della Commissione Tributaria Regionale, revoca la sospensione della cartella esattoriale.

La mia domanda è questa:
E' possibile che sia stato discusso il ricorso in Commissione Tributaria Regionale senza che a me sia mai stato notificato nulla tranne il ricorso in appello presentato dal comune???

Grazie

[%sig%]
 
ti dovevi costituire in giudizio....nel momento in cui il comune ti ha notificato l'appello.
 
La controparte non è obbligata a costituirsi in appello.

Tuttavia questa continua ad essere parte del processo e quindi ha diritto ad essere informata sulle date di udienza per le quali può chidere la pubblica discussione.

Ti consiglio quindi di verificare le ragioni per le quali non ti è stato recapitato l'avviso di udienza.

ciao
 
Ma no, la mancata costituzione in giudizio di parte resistente impedisce la comunicazione alla stessa degli atti processuali (avvisi di trattazione, sentenze). E', appunto, uno degli effetti processuali...
 
La mancata comunicazione dell'udienza, pur in presenza di mancata costituzione in giudizio da parte dell'appellato (non esiste infatti contumacia nel processo tributario)rappresenta motivo di nullità della decisione.

Tale nulltà va comunque fatta valere giudizialmente entro i termini lunghi di impugnazione (Cass., sez. V, sentenza n. 9897 del 20/07/2001)

ciao
 
x Fabiano: la sentenza che citi fa riferimento al contenzioso ex DPR 636/72; tale principio vale anche nel regime del D.Lgs 546/92? Se sì andrebbe contro tutto quello che ci è stato comunicato in 9 anni che seguo il contenzioso, a meno che non fosse tutto un trucco per spingerci a costituirci sempre tempestivamente!
 
sempre in tema, la sent. 8133/2001, in riferimento all'art. 31 D.Lgs. 546/92, fa espresso riferimento alle parti costituite per la comunicazione della trattazione della controversia; cmq lunedì sono in commissione e chiederò lumi ai segretari più esperti...
 
Sia l’interpretazione dell’A.F. (Circ. n. 98/E – 1996) che quella della Cassazione (sent. 15/6/2001 n. 8133) sono in linea col dato normativo ( art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992).
Peraltro, il comma 1 del cit. art. 31 è tanto chiaro che non credo si possa prestare e diversa interpretazione.
Si legge nella Circ. n. 98/E – 1996: “Il comma 1 prevede la comunicazione dell’avviso di trattazione, da parte della segreteria, soltanto alle parti ritualmente costituite…” e nella sent. della Cassazione: “ In tema di contenzioso tributario, la segreteria deve dare comunicazione alle parti costituite, almeno trenta giorni prima, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, della data stabilita per la trattazione della controversia…”

[%sig%]
 
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