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riabilitazione civile

D

donatella

Ospite
Visto la riforma del diritto fallimentare è vero che per un fallimento chiuso prima dell'entrata in vigore della legge (anno 1999)non bisogna chiedere la riabilitazione civile?
La stessa verrebbe rilasciata automaticamente considerata la cancellazione del registro dei falliti?
Sapete qualcosa in merito considerato che in tribunale non ha saputo dare una risposta? Grazie
 
Riforma del diritto fallimentare - Ex falliti - Cancellazione dal registro - Domanda di riabilitazione - Necessità - Esclusione (Trib. Vicenza 18.8.2006)

Il Tribunale di Vicenza, nel decreto del 18.8.2006, ha sottolineato come:
- il DLgs. 5/2006 (entrato definitivamente in vigore il 16.7.2006) preveda l'eliminazione del registro dei falliti e dell'istituto della riabilitazione;
- l'art. 150 del citato DLgs. 5/2006 disponga l'applicazione della normativa previgente solo ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento presentati prima del 16.7.2006 e ai fallimenti in corso alla stessa data. Per ciò che concerne, invece, le condizioni di fallibilità o le conseguenze della chiusura del fallimento, così come per le norme attributive o eliminative di "status" (fallito) e di condizioni, devono intendersi immediatamente applicabili le nuove disposizioni;
- il venir meno dell'istituto della riabilitazione, anche al fine di evitare un'inaccettabile disparità di trattamento tra soggetti falliti prima e dopo il 16.7.2006, abbia comportato per tutti gli iscritti nel registro dei falliti una sorta di riabilitazione "ex lege". Non appare, quindi, ragionevole pronunciare la riabilitazione per soggetti che siano già stati reintegrati per legge nelle loro capacità e, per lo stesso motivo, non avrebbe senso richiedere a ogni ex fallito di presentare domanda di riabilitazione per godere di un espresso e specifico provvedimento.
* Trib. Vicenza 18.8.2006

[%sig%]
 
l'interpretazione delle nuove disposizioni da parte del Tribunale di Vicenza appare, a modesto avviso del sottoscritto, la più logica. infatti, un'applicazione difforme della rif.fall. tra falliti vecchi e nuovi comporterebbe incostituzionalità relativa agli art.13, 15 e 16 della Costituzione.
Purtroppo, data l'infelice formulazione dell'art.150 della rif.fall. e la mancanza di una specifica norma transitoria che estenda la cessazione delle incapacità civili a tutti i falliti, stiamo assistendo ad una serie di interpretazioni difformi tra i diversi Tribunali. il Tribunale di Foggia, su recente e specifica richiesta della Cancelleria del registro imprese del luogo, ha ribadito la necessità della riabilitazione civile al fine di far cessare le incapacità civili alle quali è (o era?) soggetto il fallito. Il Tribunale di Foggia sostiene che l'iscrizione nel registro dei falliti rappresenta un fatto meramente dichiarativo e non costitutivo, quindi una semplice formalità che non ha alcun effetto sulla persistenza delle incapacità civili connesse al fallimento. L'unica via d'uscita sembra essere un ricorso alla Corte Costituzionale che, con propria sentenza, uniformerebbe l'applicazione della legge in un senso o nell'altro. Paolo Penna
 
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