Riforma del diritto fallimentare - Ex falliti - Cancellazione dal registro - Domanda di riabilitazione - Necessità - Esclusione (Trib. Vicenza 18.8.2006)
Il Tribunale di Vicenza, nel decreto del 18.8.2006, ha sottolineato come:
- il DLgs. 5/2006 (entrato definitivamente in vigore il 16.7.2006) preveda l'eliminazione del registro dei falliti e dell'istituto della riabilitazione;
- l'art. 150 del citato DLgs. 5/2006 disponga l'applicazione della normativa previgente solo ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento presentati prima del 16.7.2006 e ai fallimenti in corso alla stessa data. Per ciò che concerne, invece, le condizioni di fallibilità o le conseguenze della chiusura del fallimento, così come per le norme attributive o eliminative di "status" (fallito) e di condizioni, devono intendersi immediatamente applicabili le nuove disposizioni;
- il venir meno dell'istituto della riabilitazione, anche al fine di evitare un'inaccettabile disparità di trattamento tra soggetti falliti prima e dopo il 16.7.2006, abbia comportato per tutti gli iscritti nel registro dei falliti una sorta di riabilitazione "ex lege". Non appare, quindi, ragionevole pronunciare la riabilitazione per soggetti che siano già stati reintegrati per legge nelle loro capacità e, per lo stesso motivo, non avrebbe senso richiedere a ogni ex fallito di presentare domanda di riabilitazione per godere di un espresso e specifico provvedimento.
* Trib. Vicenza 18.8.2006
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