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ReverseCharge: come applicarlo correttamente?

tecno

Utente
Buongiorno la mia domanda verte sulla fatturazione di una impresa di impianti elettrici.
Dato per scontato che in subappalto la fatturazione è sempre soggetta al Reverse Charge, purchè appaltatore e subappaltatore siano inquadrati negli stessi codici Ateco, resta da definire e interpretare la normativa con esattezza quando si deve fatturare la manodopera e i materiali su un appalto diretto. Con riferimento alla circolare 37/E del 2015, come si fa a distinguere tra la "cessione dei beni con posa in opera" (escluse dal reverse charge) e le "prestazioni dei servizi" soggette al reverse charge, quando queste ultime prevedono comunque dei materiali da porre in opera?
Con la risoluzione n. 220/E del 10 agosto 2007 si parla di una volontà espressa dalle parti che stabilisca se è prevalente il "dare o il "fare". Ma chi e come si stabilisce? Certo non basta una offerta o semplice ordinativo di lavoro. Si legge inoltre che non è determinante il valore del materiale rispetto al valore della manodopera per stabilire se applicare o meno la fatturazione con il reverse cherge. Ci sono tante dissertazioni ma praticamente non viene data una risposta concreta in grado di stabilire un comportamento. Faccio un esempio per concretizzare la domanda: un cliente mi appalta la sostituzione di 50 plafoniere a Led da installare nei propri uffici in sostituzione delle esistenti a tubo fluorescente: costo materiali circa 3000 €, costo manodopera circa 1000 €. Come interpreto il dettato normativo della Agenzia delle Entrate per l'applicazione dell'IVA in fattura?
Ringrazio anticipatamente
 
Premesso che l'installazione di impianti e' soggetta al Reverse Charge come le prestsazioni di pulizia, la demolizione ed i lavori di completamento relativi ad edifici anche in presenza dei due soggetti ovvero committente ed appaltatore quindi non soltanto quando ci si trova in un subappalto edile.-
Ebbene si, il grosso dilemma della fornitura con posa in opera e' sempre stato dibattuto ma ora possiamo tranquillamente dire che un po' di luce "normativa" l'abbiamo avuta dal lontano 2007 .-
In riferimento alla giurisprudenza comunitaria, si richiama la Sentenza della Corte di Giustizia del 29 marzo 2007, Causa C-111/05, in cui è stato precisato che, per qualificare l’operazione prevista, occorre esaminare, tra l’altro, l’importanza della prestazione di servizi rispetto alla fornitura del bene. In particolare, i giudici comunitari evidenziano che è necessario verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna alterazione, ovvero, se gli stessi siano diretti a modificare la natura del bene e/o ad adattare lo stesso alle esigenze specifiche del cliente. La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che, ai fini della qualificazione dell’operazione, il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è un dato senz’altro obiettivo di cui si può tener conto, ma che il costo del materiale e dei lavori non può, da solo, assumere un’importanza decisiva. In linea con l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia delle Entrate, in diversi documenti di prassi, ha precisato che la distinzione tra cessione con posa in opera e prestazione di servizi dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. In sostanza, quando lo scopo principale è rappresentato dalla cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile quale cessione con posa in opera (cfr. Risoluzioni n. 164/E del 2007 e n. 148/E del 2007).
In particolare, la Risoluzione n. 220/E del 10 agosto 2007 ha chiarito che, nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare, occorrerà fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti. In linea di principio, quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera. Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale. Da ultimo, in linea con la prassi dell’Amministrazione Finanziaria, si segnala l’orientamento della giurisprudenza domestica, secondo cui occorre valutare se le parti abbiano inteso attribuire prevalenza all’attività lavorativa prestata o all’elemento della materia, senza che sia di per sé dirimente il dato oggettivo del raffronto tra valore della materia impiegata e valore dell’opera prestata (Cass. civ. n. 6925 del 21 aprile 2001 e n. 11602 del 2 agosto 2002).
In particolare, nella Sentenza n. 6925 del 2001, il Supremo Collegio ha precisato che si ha appalto quando la fornitura della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare al bene consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze del committente della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un servizio che, sotto il profilo qualitativo, assume valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte.
Per tornare a bomba: l'appalto di 50 plafoniere a led rientra nella fornitura con posa in opera diventando rilevante il Contratto dove prevale la volonta' del DARE (acquisto) rispetto al FARE (lavorazione) non parlando neppure di un nuovo impianto utile alla installazione delle stesse.-
Una buona serata, ciao:sun:
 
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