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reverse charge

Buongiorno Gianni
purtroppo ho vissuto un caso e il concetto è che il diritto alla detrazione percorre una strada mentre quello del "debito" ne fa un altro.
Quest'ultimo comanda e non ne sono uscito
Ho chiesto anche autorevoli pareri e mi hanno confermato la tesi
Poi ovvio è mio personale e certamente discutibile, dunque se posso avere materiale a sostegno sarà ben accetto
Buongiorno a tutti:
1) innanzitutto grazie dei preziosi interventi che sono utilissimi per formazione/informazione di noi utenti;

2) x Stefano: non discuto le tue parole (e ci mancherebbe, se ti è capitato il caso specifico non ho motivo di dubitare) - quello che non capisco è la ratio della norma o meglio la ratio della sanzione; aldilà dell'aspetto RIGIDAMENTE FORMALE (qui mi ricollego a quanto ben scritto da Rocco, il DL 331/93 dice che, nel mio esempio, sono punibile), nel mio post dov'è il danno all'erario?

Ma in generale è il sistema di contabilizzazione che secondo me (questo sì è un parere personalissimo) somiglia tanto ad una masturbazione mentale. L'integrazione dell'imponibile in acquisto (creazione del credito iva detraibile) non è una forzatura dell'operatore imposta dalla legge? La fattura fra le vendite non è pura invenzione atta a sterilizzare un credito iva anch'esso inventato? Mi domando: ma non si fa prima a creare un articolo di non imponibilità?

Chiaro è che se l'iva detraibile la liquido in un mese, mentre l'iva esigibile in un mese successivo allora sì, sto facendo "finanza creativa" ma non è il caso che ho evidenziato io nè quello iniziale di Michele2000.
Boh, permettetemi di rimanere perplesso...
Buon lavoro e buon wek-end a tutti.
Gianni
 
Capisco il punto di vista.
Il reverse charge è stato introdotto per limitare le frodi iva; questo meccanismo è necessario perché la cee vuole sapere da ogni suo membro l'entità delle transazioni, dunque se venisse utilizzata la non imponibilità non si avrebbe traccia dell'iva transata e da qui il meccanismo dell'integrazione con resa tramite libro vendite.
Oramai dopo 40 anni di idiozie ci sono talmente abituato che non ci faccio più caso e mi sembra quasi strano che gli altri non capiscano!!!!!!
 

Rocco

Utente
Capisco il punto di vista.
Il reverse charge è stato introdotto per limitare le frodi iva; questo meccanismo è necessario perché la cee vuole sapere da ogni suo membro l'entità delle transazioni, dunque se venisse utilizzata la non imponibilità non si avrebbe traccia dell'iva transata e da qui il meccanismo dell'integrazione con resa tramite libro vendite.
Oramai dopo 40 anni di idiozie ci sono talmente abituato che non ci faccio più caso e mi sembra quasi strano che gli altri non capiscano!!!!!!
Ormai il legislatore italiano sta abusando di tale meccanismo, ci si è approfittati dell'utilizzo di tale procedura utilizzata per tassare ai fini IVA le operazioni intra UE per poi calarlo (ed estenderlo) pian piano nel nostro ordinamento quale meccanismo antifrode.
Infatti mentre il reverse charge "versione UE" è ispirato al criterio "territoriale" di tassazione nel luogo ove è stabilito l'acquirente, il reverse charge "interno" è un puro meccanismo antifrode, laddove nella sostanza l'Erario non considera affidabile il soggetto che emette la fattura mentre considera affidabile colui che invece la riceve e individua costui nel soggetto (passivo) dal quale incassare l'IVA.
Aggiungo che la commissione UE sta mettendo mano al progetto di riforma dell'IVA UE (entro il 2020) laddove verrebbe previsto che le operazioni intra UE si tasserebbero nel luogo di stabilimento del cedente e non più nel luogo di stabilimento del cessionario. In pratica il cedente emette fattura con l'aliquota IVA vigente nel paese del cessionario, la versa al proprio Erario e questi poi la girerà all'Erario del paese del cessionario. In pratica ciò che avviene con il regime MOSS attualmente in vigore per determinate fattispecie. Allora verrebbe da chiedersi se a quel punto scomparendo il RC a livello UE scomparirebbe il RC interno che è comunque soggetto ad autorizzazione UE...
Saluti.
 
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