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reverse charge su Notebook, Tablet, cellulari

paolodot

Utente
Salve a tutti, sto cercando dei chiarimenti riguardo al reverse charge su Notebook tablet e quant'altro soggetto in elettronica. Sono un rivenditore di elettronica e acquisto sempre con reverse charge dal mio grossista ma alle volte capita, come in questo ultimo periodo, di non trovare più materiale e vorrei acquistarlo da altri negozianti (NON GROSSISTI) anche on line ma si rifiutano di farmi fattura con reverse charge pertanto la mia domanda è questa, posso io acquistare con iva esposta materiali soggetti a reverse charge da altri negozianti NON GROSSISTI e rivendere tale materiale al dettaglio? grazie a chiunque risca a farmi un po di chiarezza.
 
Non sono esperto in materia di commercio di pc e console da gioco, in rete ho trovato questo:

Reverse charge su cessioni di tablet pc, laptop e console da gioco
DLgs. 24/2016 – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 25.5.2016 n. 21)

Con la circ. 21/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni innovative in materia di reverse charge introdotte dal DLgs. 24/2016, che ha modificato l’art. 17 del DPR 633/72.

In particolare, si chiarisce che l’applicazione del reverse charge alle cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco (art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72) è limitata alle sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Pertanto, analogamente a quanto stabilito con la ris. 36/2011, il reverse charge non si applica alle cessioni di detti beni effettuate nei confronti di cessionari-utilizzatori finali, ancorché soggetti passivi IVA.

Ai fini dell’individuazione dei beni in argomento non rileva la denominazione commerciale, bensì la circostanza che si tratti di beni aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura combinata (8471.30.00 per tablet PC e laptop e 9504.50.00 per le console da gioco).

Infine, si precisa che per le violazioni relative all’omessa o errata applicazione del reverse charge si applicano le sanzioni di cui all’art. 6 co. 9-bis1 e 9-bis2 del DLgs. 471/97. Tuttavia, non sono sanzionabili le violazioni commesse tra la data in cui la nuova disciplina ha esplicato la sua efficacia (2.6.2016) e la data di pubblicazione della circolare (25.5.2016).


Ritengo tu debba specificare ai tuoi fornitori di non essere un utilizzatore finale
 

paolodot

Utente
Non sono esperto in materia di commercio di pc e console da gioco, in rete ho trovato questo:

Reverse charge su cessioni di tablet pc, laptop e console da gioco
DLgs. 24/2016 – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 25.5.2016 n. 21)

Con la circ. 21/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni innovative in materia di reverse charge introdotte dal DLgs. 24/2016, che ha modificato l’art. 17 del DPR 633/72.

In particolare, si chiarisce che l’applicazione del reverse charge alle cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco (art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72) è limitata alle sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Pertanto, analogamente a quanto stabilito con la ris. 36/2011, il reverse charge non si applica alle cessioni di detti beni effettuate nei confronti di cessionari-utilizzatori finali, ancorché soggetti passivi IVA.

Ai fini dell’individuazione dei beni in argomento non rileva la denominazione commerciale, bensì la circostanza che si tratti di beni aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura combinata (8471.30.00 per tablet PC e laptop e 9504.50.00 per le console da gioco).

Infine, si precisa che per le violazioni relative all’omessa o errata applicazione del reverse charge si applicano le sanzioni di cui all’art. 6 co. 9-bis1 e 9-bis2 del DLgs. 471/97. Tuttavia, non sono sanzionabili le violazioni commesse tra la data in cui la nuova disciplina ha esplicato la sua efficacia (2.6.2016) e la data di pubblicazione della circolare (25.5.2016).


Ritengo tu debba specificare ai tuoi fornitori di non essere un utilizzatore finale
grazie della risposata, il problema è capire se posso rivenderli questi articoli soggetti a reverse e acquistati con iva esposta
 
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