Non sono esperto in materia di commercio di pc e console da gioco, in rete ho trovato questo:
Reverse charge su cessioni di tablet pc, laptop e console da gioco
DLgs. 24/2016 – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 25.5.2016 n. 21)
Con la circ. 21/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni innovative in materia di reverse charge introdotte dal DLgs. 24/2016, che ha modificato l’art. 17 del DPR 633/72.
In particolare, si chiarisce che l’applicazione del reverse charge alle cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco (art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72) è limitata alle sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Pertanto, analogamente a quanto stabilito con la ris. 36/2011, il reverse charge non si applica alle cessioni di detti beni effettuate nei confronti di cessionari-utilizzatori finali, ancorché soggetti passivi IVA.
Ai fini dell’individuazione dei beni in argomento non rileva la denominazione commerciale, bensì la circostanza che si tratti di beni aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura combinata (8471.30.00 per tablet PC e laptop e 9504.50.00 per le console da gioco).
Infine, si precisa che per le violazioni relative all’omessa o errata applicazione del reverse charge si applicano le sanzioni di cui all’art. 6 co. 9-bis1 e 9-bis2 del DLgs. 471/97. Tuttavia, non sono sanzionabili le violazioni commesse tra la data in cui la nuova disciplina ha esplicato la sua efficacia (2.6.2016) e la data di pubblicazione della circolare (25.5.2016).
Ritengo tu debba specificare ai tuoi fornitori di non essere un utilizzatore finale