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REVERSE CHARGE....a piccoli passi!

G

Gio.

Ospite
"Sole 24 Ore" di oggi 22.02.07.-
Si puo' concludere dicendo che il R.C. si applica alle attivita'riconducibili a quelle indicate nella sezione F della tabella atecofin (2004) ed il possesso o meno del corrisponedente codice attivita' e questione meramente formale.-
D'altra parte vincolare l'inversione contabile, al possesso di un codice attivita' inserito nella sezione delle costruzioni e' fuorviante anche nell'ipotesi contraria in cui un'impresa che sia inquadrata nei predetti codici svolga una attivita' al di fuori delle attivita' edili.-
Es.
Impresa con macchine movimento terra Cod.45.11.0, lavorazione sistemazione del terreno che presti pero' subappalto per la sistemazione di un campo sportivo,qui non si puo' di certo applicare Reverse Charge in quanto non sta'prestando un servizio nel SETTORE EDILE.-

[%sig%]
 
Pertanto.. se io ho un codice di attività rientrante nella tabbela F/Atecofin2004 e devo fatturare un lavoro edile al mio appaltatore (impresa immobiliare) che non ha codice rientrante nelle categorie COSTRUZIONI, applico o meno il r.c.?
Scusate ma ho ancora dei dubbi..
 
Un artigiano rientrante nella categoria F (posa di pavimenti e rivestimenti)effettua un lavoro per un ditta che non rientra nel settore suddetto (impresa di autotrasporti):
in questo caso si applica il r.c. o no?
Grazie mille

[%sig%]
 
La circolare 11/2007 dice:
"Il meccanismo del r.c. in edilizia, si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori indicati nella sezione F delle tabelle di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, nei confronti di un altro soggetto IVA, operante nel settore edile, che agisce a sua volta quale appaltatore principale. Non assume rilevanza, invece, la qualità del soggetto che si pone quale committente principale, nè il settore economico in cui lo stesso opera [...] Come chiarito con la circolare n.37/E del 29/12/06, affinchè il sistema dell'inversione contabile trovi applicazione, occorre che ricorrano requisiti soggettivi specifici, relativi all'appartenenza al comparto edile, SOLO in capo ai soggetti appaltatori e subappaltatori e NON anche a coloro che risultano committenti degli interventi edili. [...]

Io da questo desumo che sia gli appaltatori che i subappaltatori devono avere il codice rientrante nella tabella F.
Voi che ne pensate?
 
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