Riferimento: rettifica iva su beni incendiati?
Ringraziando per le risposte, pongo il seguente quesito:
Un nostro cliente ha subito un incendio che ha reso inutilizzabili alcuni beni ammortizzabili il cui valore è circa 20.000,00 euro.
Chiedo se bisogna effettuare la rettifica dell'iva detratta considerando che tali beni sono stati acquistati nel 2007.
Domanda interessante.
Dunque vediamo...
L'art. 19-bis2, DPR n. 633/72, relativamente ai beni ammortizzabili, prevede l'obbligo di effettuazione della rettifica della detrazione, oltre che nell'ipotesi di variazione della percentuale di pro-rata, anche in ragione del "
diverso utilizzo" del bene rispetto a quello preso a base per la determinazione della percentuale di detrazione iniziale.
L'espressione "
diverso utilizzo" indurrebbe a ritenere che non sia necessario effettuare la rettifica qualora si verifichi la perdita del bene per circostanze non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore.
Una conferma in tal senso viene dalla lettura dell'art. 20, Direttiva CEE 388/77 (ora Direttiva UE 112/2006), a mente del quale "
[...] la rettifica non e' richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite, in caso di distruzione, perdita o furto dei beni, debitamente provati e confermati, nonche' in caso di prelievi effettuati per concedere omaggi di valore ridotto e campioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite e in caso di furto".
Quindi al di fuori dell'ipotesi di furto, gli Stati membri non possono nemmeno prevedere l'obbligo di effettuazione della rettifica.
In conclusione direi che nel tuo caso non va fatta la rettifica della detrazione IVA.