A
alberto.
Ospite
Re: RESPONSABILITA' PROFESSIONISTA c/o Cliente-Chiarimenti.-
giò, le imposte non son da pagare al commercialista, la sua ricevuta ti serve per rivalersi su di lui, hai prova che ha preso i soldi..
come rilevato da marlin ci si può "tutelare" cosi, ti allego questo:
"I contribuenti od i sostituti d'imposta che ricevono una richiesta per il pagamento di imposte omesse e per le relative
sanzioni ed interessi a causa di un comportamento illecito tenuto dal professionista iscritto all'Albo possono
ottenere dall'Amministrazione finanziaria la sospensione del pagamento delle sanzioni e dei relativi interessi.
A tal fine i contribuenti ed i sostituti d'imposta devono dimostrare di avere conferito al professionista un mandato
nonché di averlo fornito a suo tempo dei fondi necessari per effettuare il versamento risultato omesso.
La legge 449/1997 ha inoltre introdotto la possibilità di ottenere anche la sospensione e la successiva dilazione
del pagamento del tributo dovuto per i soggetti truffati dal professionista che si trovino in comprovate difficoltà
economiche. A decorrere dal 15.05.1998, per effetto dell'art. 15 della legge 146/1998, i clienti potranno essere tutelati anche da comportamenti illeciti tenuti da avvocati, notai ed altri professionisti iscritti nei relativi Albi.
La norma si applica, per i periodi di imposta fino al 1994, anche ai comportamenti illeciti conseguenti ad incarichiconferiti a soggetti non iscritti in Albi professionali."
potrai poi segnalare il comportamento all'albo di appartenenza del consulente che prenderà gli opportuni provvedimenti del caso
giò, le imposte non son da pagare al commercialista, la sua ricevuta ti serve per rivalersi su di lui, hai prova che ha preso i soldi..
come rilevato da marlin ci si può "tutelare" cosi, ti allego questo:
"I contribuenti od i sostituti d'imposta che ricevono una richiesta per il pagamento di imposte omesse e per le relative
sanzioni ed interessi a causa di un comportamento illecito tenuto dal professionista iscritto all'Albo possono
ottenere dall'Amministrazione finanziaria la sospensione del pagamento delle sanzioni e dei relativi interessi.
A tal fine i contribuenti ed i sostituti d'imposta devono dimostrare di avere conferito al professionista un mandato
nonché di averlo fornito a suo tempo dei fondi necessari per effettuare il versamento risultato omesso.
La legge 449/1997 ha inoltre introdotto la possibilità di ottenere anche la sospensione e la successiva dilazione
del pagamento del tributo dovuto per i soggetti truffati dal professionista che si trovino in comprovate difficoltà
economiche. A decorrere dal 15.05.1998, per effetto dell'art. 15 della legge 146/1998, i clienti potranno essere tutelati anche da comportamenti illeciti tenuti da avvocati, notai ed altri professionisti iscritti nei relativi Albi.
La norma si applica, per i periodi di imposta fino al 1994, anche ai comportamenti illeciti conseguenti ad incarichiconferiti a soggetti non iscritti in Albi professionali."
potrai poi segnalare il comportamento all'albo di appartenenza del consulente che prenderà gli opportuni provvedimenti del caso