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responsabilità amministrativa

C

cristiano

Ospite
ciao a tutti,
nell'ambito dell'attività di verifica e controllo contabile del collegio sindacale, in che termini si pone la figura del "responsabile amministrativo" (contrattualmente impiegato, non quadro nè dirigente) aziendale?
in altre parole, in caso di "contestazioni", vi è corresponsabilità o meno tra l'uno e gli altri?
grazie a chi mi risponde anche con riferimenti civilistici/normativi.
 
Questa é una bella domanda, perché se da una parte il responsabile amministrativo é un mero esecutore dell'A.D. è anche vero che lui ci può mettere con una scala di sfumature infinita.

Credo che le responsabilità vadano accertate caso per caso.

Antonio.
 
il collegio sindacale può nei suoi controlli periodici può sicuramente fare delle osservazioni sull'operato sull'ufficio amministrativo ma dovrebbe indicare allo stesso la soluzione al problema.
Il responsabile amministrativo obbedisce solo all'organo amministrativo il quale opera in base alle direttive aziendali stabilite dalla assemblea dei soci.
L'assemblea dei soci, venuta a conoscenza del problema, protrebbe anche decidere di sostituire l'organo di controllo.
 
ok... vi faccio un esempio pratico: poniamo il caso che l'attività di verifica non entri nel merito della corretta applicazione di TUTTE le norme civilistiche o fiscali o di principi contabili; caso vuole, che proprio una di queste operazioni "non verificate" mi viene contestata in sede di verifica fiscale. indipendentemente dai risvolti soggettivi e tributari, è oggettivamente il collegio che ha sbagliato nella "superficialità" o sono io il responsabile? (essendo citato pure sul verbale quale RESPONSABILE ammin???)
se c'è qualche doc. ariguardo fatemi sapere,
grazie
 
se il responsabile amministrativo "avesse lasciato" traccia documentale, depositata agli atti, della sua diversa ed opposta norma di comportamento del caso di specie potrebbe ritenersi..."salvo"..., ma civilisticamente il suo operato dovrebbe cmq. rimanere immune da responsabilità ai sensi del 1228 c.c., se non derogato da particolari pattuizioni contemplate e non sovrastanti il proprio ccnl di riferimento. ciao.
 
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