Riferimento: Registro di Carico e Scarico dei rifiuti
Qualcuno è in grado di aiutarmi?
Grazie
a mio parere si, ( anche se la normativa è nebulosa...) in quanto viene sempre rilasciato un formulario per lo smaltimento dello stesso,che accompagna il ddt.( non si deve confondere il ddt con il formulario...)
Tante volte questo formulario se non in possesso del produttore ( che avrebbe l'obbligo di averlo assieme al registro di carico -scarico) , è emesso dallo stesso smaltitore però sempre a nome del produttore.
Ci sono comunque delle restrizioni per quanto riguarda la compilazione del Mud, che qui ti elenco.
Seguendo un rottamatore posso comunque dire che TUTTE le imprese hanno sempre il formulario per lo smaltimento dei sfridi di lavorazione ( come dal quesito posto).
saluti.
lella.
Sempre in conseguenza dello stesso Decreto Legislativo, i soggetti che non devono presentare il MUD sono
- Imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi
- Gli imprenditori agricoli, di cui all’art. 2135 del Codice Civile, che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000,00
- Soggetti che conferiscono i propri rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta mediante convenzione, limitatamente alla quantità conferita
- Professionisti, non associati in forma d’impresa, che erogano prestazioni sanitarie (es. studi medici e dentistici in genere con relativa produzione di rifiuti pericolosi)
Il MUD Capitolo Rifiuti va presentato alla Camera di Commercio della provincia nella quale ha sede l’unità locale, cioè il luogo in cui sono prodotti i rifiuti.
Per le imprese di solo trasporto dei rifiuti, per unità locale s’intende la sede legale; per le imprese che svolgono attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione, l’unità locale coincide con la sede presso la quale l’impresa conserva i registri di carico e scarico.
Tale capitolo va compilato in uno dei seguenti modi:
- Su supporto cartaceo
- Su supporto magnetico
- Per via telematica
FAQ
Quesito: quando i rottami ferrosi non sono rifiuti e non devono essere dichiarati nella comunicazione rifiuti?
Risposta:
secondo la legge 308/2004, i rottami ferrosi destinati alle attività siderurgiche e metallurgiche sono considerati materia prima seconda e non rifiuti quando:
- il detentore, non si disfi, non abbia deciso o non abbia l`obbligo di disfarsi (art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178) e che quindi non vengano conferiti a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all`impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici;
- sono derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate.
I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall`estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono alla sezione speciale (istituita sempre dalla legge 308/2004) dell`Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
Sul punto la Corte di Giustizia delle Comunità europee, si è già pronunciata con la sentenza 11 novembre 2004, puntualizzando che non si può escludere l’insieme dei residui di produzione o di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni all’ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un’operazione di recupero ai sensi dell’allegato II B di tale direttiva.
La richiesta di pronuncia era stata formulata dal Tribunale penale di Terni il quale, dovendo decidere di un procedimento penale per trasporto di rottami ferrosi sprovvisto del modulo d’identificazione dei rifiuti previsto dal decreto legislativo n. 22/97 dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 138/02, si interrogava in merito all’interpretazione autentica della nozione di rifiuto fornita dall’art. 14 del decreto legge n. 138/02, e sul possibile contrasto con la direttiva 75/442.
Tenendo conto che la legge 308/2004 è entrata in vigore 11 gennaio 2005 e dell’incertezza che si è venuta a determinare sembra decisamente preferibile che coloro che hanno comunque annotato nel corso del 2004 sui registri di carico e scarico e sui formulari la produzione/gestione di scarti che potrebbero non essere più considerati rifiuti presentino comunque la comunicazione rifiuti per quanto annotato nei suddetti documenti.
RECUPERO UN POST DI ALBERTO--------
per i rifiuti non pericolosi derivanti dalla propria attività non c'è obbligo di presentare il mud..
però han pensato bene, visto che siam ammalati di burocrazia, di inventarsi l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali per chi trasporta in proprio i propri rifiuti alla discarica,
la camera di commercio di torino: " MUD Rifiuti non pericolosi: in attesa di disposizioni da parte del Ministero"
La camera di commercio di Milano dice :
"
CHI NON DEVE PRESENTARE IL MUD
Non devono presentare il Mud le imprese e gli enti che producono rifiuti NON pericolosi. Sono quindi esonerati dalla denuncia i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:
lavorazioni industriali;
lavorazioni artigianali."
poi:
Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 i produttori di rifiuti non pericolosi che trasportano autonomamente i propri rifiuti verso il luogo di smaltimento o recupero degli stessi, sono tenuti ad iscriversi all'Albo Gestori Ambientali. Al momento non sono state però fornite indicazioni ufficiali in merito all'eventuale sussistenza dell'obbligo di presentazione del MUD. In attesa di queste indicazioni, si precisa che il DPCM 24/12/2002, con il quale è stata definita la struttura del MUD attualmente vigente, non prevede una modulistica adeguata per consentire a questi soggetti di adempiere l'eventuale obbligo.
poi:
Il Sole 24Ore 20.03.2007 p. 38
Entro il 30.04 deve essere inviato al Catasto rifiuti il Modello Unico dichiarazione in materia ambientale “Mud”. Sul sito di alcune Camere di Commercio è apparsa un’indicazione secondo la quale i trasportatori di rifiuti in conto proprio, essendo obbligati ad iscriversi all’Albo dei gestori ambientali, dovrebbero presentare, per la prima volta, il Mud (anche se la modulistica, non prevedendo queste ipotesi, non consente di farlo). Al riguardo, si osserva che la nota del Ministero dell’Ambiente del 28.04.2006 precisa che la norma che individua i soggetti obbligati al Mud non è cambiata, in quanto il nuovo obbligo di iscrizione all’Albo deriva da una specifica disposizione comunitaria. Pertanto, in tale contesto, i soggetti obbligati alla dichiarazione Mud non dovrebbero essere cambiati e tra di essi non dovrebbero, quindi, rientrare i sogg etti che trasportano rifiuti propri (o in conto proprio).
quindi pare che non sia da fare, anche se italia oggi di qualche giorno fa mi pareva di aver letto che invece andasse fatto lo stesso..
si naviga sempre nell'incertezza..