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Nessuna norma esonera i medici dalla tenuta dei registri Iva. Il medico all'effettuazione delle prestazioni dovrà sempre emettere fattura (parcella) senza addebito dell'Iva, indicando il titolo di esenzione art.10, n.18 DPR n.633/72, ed applicare in caso di importo superiore a € 77,47 la marca da bollo di € 1,81.
Il medico deve adempiere ai normali obblighi Iva: fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, dichiarazione annuale. Si può essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale se si effettuano solo operazioni esenti.