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registrazione contratti

Non credo proprio che sia giusto!!!!
Meglio che contatti l'agenzia delle entrate di tua competenza oppure vai sul sito dell'agenzia delle entrate. Lì è scritto tutto
Ciao
 
a me sembra che l'1% lo paghi per i contratti nuovi e per i contratti nati a cavallo della nuova normativa.
per il restante dei contratti paghi il 2% cioè nati ad esempio nel 2005.

mi sembra...
 
dimenticavo i famovi 67 euro. se è il primo anno e l'imposta è inferiore a 67 euro, paghi 67 euro, se invece è relativa agli anni successivi puoi versare meno. (note: vedi pagina 308 "imposte indirette" frizzera 2006 e pagina 309)
 
se puo' esser utile :

da una circolare interna per funzinari dell'agenzia delle entrate ( in mio possesso...)
leggo quanto segue :


- le persone fisiche che non agistcono nell'esercizio dell'impresa, arti o prof.che non sono obbligate alla registr.per via telematica ai sensi art.14 del dec.31.7.1998 POSSONO assolvere agli adempimenti di cui al comma1 richiedendo la reg.del contratto con le modalità previste dal testo unico delle disp.conc.l'imposta del reg.approv.con dpr 26/4/86 n.131.

DETERMINAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA


--L'imposta di registro è dovuta sul CORRISPETTIVO determinato per L'intera RESIDUA DURATA del contratto a decorrere dal 04.07.2006 e puo' essere assolta in una unica soluzione ovvero annualmente sull'ammontare relativo a ciascuna annualità che abbia scadenza successiva alla stessa data.

--l'imposta, se corrisposta in un unica soluzione per l'intera durata residua del contratto si riduce della misura individuata dall'art 5 nota I, della tariffa , parte prima, del testounico delle dispos.concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26/4/1986 n.131.

--la riduzione compete a condizione che i contratti abbiano durata complessiva superiore a due anni e durata residua superiore a dodici mesi.

---qualora nel contratto sia stabilito un corrispettivo solo in parte determinato , l'imposta dovuta in relazione all'ammontare già determinato deve esser versata con le modalità di cui ai commi precedenti.l'i,psota dovuta per la restante parte deve esser versata ento venti giorni dalla definitiva determinazione della stessa utilizzando apposito cod.tributo.il versamento integrativo è eseguito per via telematica tranna che per i sogg.di cui all'art.1 comma.4. Il versamento integrativo eseguito per via telematica tiene luogo della denuncia di cui all'art.19 del testo unico delle sisposizioni concernenti l'imposta di registro approv.con dpr 26/4/1986 n.131.

TERMINI

Gli adempimenti di cui all'art.1 del presente provvedimento sono eseguiti a decorrere dal 01.11.2006 e non oltre il 30.11.2006.L'omissione di tali adempimenti comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art.69del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta dir egistro approv.con dpr 26/4/86 n.131.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della data della sua pubb.sulla Gazz.,Uff.della REP.IT.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

poi seguono le varie aliquote

elenco le principali


cod.04 leasing di immobili abitativi 2%

COD.05 LEASING DI immobili strument. 1%

cod.08 locaz.fabbr.abit.effettuata
da costruttori 2%

09 locazine di immob.stsrumentali 1%


-----------------------------------------
in un'altra circolare in mio possesso leggo quanto segue :

IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE

Le locazioni di immobili di uso residenziale scontano l'imposta di registro nella misura del 2% IN UNA UNICA SOLUZIONE O PER CIASCUNA ANNUALITA' DICONTRATTO, arrotondando all'unità di euro con un MINIMIO DI 67 EURO PER LA PRIMA ANNUALITA' ( PER LE ANNUALITà SUCCESS.ALLA PRIMA IL TRIBUTO PUO' ESSERE ANCHE INF.ALLE 67 EURO, CFR.L'ART.5 DELLA tariffa parte I allegata al dpr 131/86 e la risoluzione del ministero delle finanze n.260542 del 11/12/90.

IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI

Le locazioni di immobili stsrumentali sono soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale dell'1%, in una unica soluzione o per ciascuna annualita' di contratto , INDIPENDENTEMENTE DAL REGIME DI ESENZIONE O DI IMPONIBILITà IVA AL QUALE LA LOCAZIONE è SOGGETTA.sONO STATE infatti in questo senso apportate all'art.35, comm a10, del dl.223 le modifiche agli articoli 5 e 40 del dpr 131/86 con la previsione dell'obbligo di registrazione per tutti i contratti di locazione e l'applicazione dell'imposta nella misura del 1%, come stabilito dalla lettera a-bis inserita nell'art.5 della tariffa, parte prima.


saluti e scusate gli errori di battuta,
per la fretta.
lella.
 
"da una circolare interna per funzinari dell'agenzia delle entrate "

a parte che quanto sopra è lapalissiano :) io cmq non ho capito, ce l'hai con me?
 
no...l'ho avuto da un funzionario dell'ade, era interna per lui...( eheheheh) ma siccome
non ci capiva niente..mi fa..

signora..la legga lei...ehehehehheheeh


infatti riporta un numero interno con tanto di firma del direttore dell'agenzia...


dai..su su ALBE'...non prendere fischi per fiaschi..suvviaaaaaaaaaaa


:)))
 
no no, nn preoccuparti, che io nn li prendo fischi per fiaschi, anche se mi posso sbagliare

ciao
 
Ma guarda che quella circolare è quella che hanno anche pubblicato sul sito dell'agenzia delle entrate.
L'unico mio problema è metterla in pratica sul software che mettono a disposizione. Non è ancora stato aggiornato.
Quando pensano implementarlo il 29 novembre?!?!?!
Ciao e grazie a tutti
 
Re: per francy

non metto in dubbio che sia stata pubblicata, io comunque l'ho avuta poco dopo il 4 luglio, probabilmente non era ancora stata messa in internet.

p.s.= non meravigliarti che i software non siano stati aggiornati...
guarda Gerico...!!! o i moduli di controllo entratel..sempre all'ultimo momento e revisionati..


:)
 
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