se puo' esser utile :
da una circolare interna per funzinari dell'agenzia delle entrate ( in mio possesso...)
leggo quanto segue :
- le persone fisiche che non agistcono nell'esercizio dell'impresa, arti o prof.che non sono obbligate alla registr.per via telematica ai sensi art.14 del dec.31.7.1998 POSSONO assolvere agli adempimenti di cui al comma1 richiedendo la reg.del contratto con le modalità previste dal testo unico delle disp.conc.l'imposta del reg.approv.con dpr 26/4/86 n.131.
DETERMINAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
--L'imposta di registro è dovuta sul CORRISPETTIVO determinato per L'intera RESIDUA DURATA del contratto a decorrere dal 04.07.2006 e puo' essere assolta in una unica soluzione ovvero annualmente sull'ammontare relativo a ciascuna annualità che abbia scadenza successiva alla stessa data.
--l'imposta, se corrisposta in un unica soluzione per l'intera durata residua del contratto si riduce della misura individuata dall'art 5 nota I, della tariffa , parte prima, del testounico delle dispos.concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26/4/1986 n.131.
--la riduzione compete a condizione che i contratti abbiano durata complessiva superiore a due anni e durata residua superiore a dodici mesi.
---qualora nel contratto sia stabilito un corrispettivo solo in parte determinato , l'imposta dovuta in relazione all'ammontare già determinato deve esser versata con le modalità di cui ai commi precedenti.l'i,psota dovuta per la restante parte deve esser versata ento venti giorni dalla definitiva determinazione della stessa utilizzando apposito cod.tributo.il versamento integrativo è eseguito per via telematica tranna che per i sogg.di cui all'art.1 comma.4. Il versamento integrativo eseguito per via telematica tiene luogo della denuncia di cui all'art.19 del testo unico delle sisposizioni concernenti l'imposta di registro approv.con dpr 26/4/1986 n.131.
TERMINI
Gli adempimenti di cui all'art.1 del presente provvedimento sono eseguiti a decorrere dal 01.11.2006 e non oltre il 30.11.2006.L'omissione di tali adempimenti comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art.69del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta dir egistro approv.con dpr 26/4/86 n.131.
ENTRATA IN VIGORE
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della data della sua pubb.sulla Gazz.,Uff.della REP.IT.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
poi seguono le varie aliquote
elenco le principali
cod.04 leasing di immobili abitativi 2%
COD.05 LEASING DI immobili strument. 1%
cod.08 locaz.fabbr.abit.effettuata
da costruttori 2%
09 locazine di immob.stsrumentali 1%
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in un'altra circolare in mio possesso leggo quanto segue :
IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE
Le locazioni di immobili di uso residenziale scontano l'imposta di registro nella misura del 2% IN UNA UNICA SOLUZIONE O PER CIASCUNA ANNUALITA' DICONTRATTO, arrotondando all'unità di euro con un MINIMIO DI 67 EURO PER LA PRIMA ANNUALITA' ( PER LE ANNUALITà SUCCESS.ALLA PRIMA IL TRIBUTO PUO' ESSERE ANCHE INF.ALLE 67 EURO, CFR.L'ART.5 DELLA tariffa parte I allegata al dpr 131/86 e la risoluzione del ministero delle finanze n.260542 del 11/12/90.
IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI
Le locazioni di immobili stsrumentali sono soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale dell'1%, in una unica soluzione o per ciascuna annualita' di contratto , INDIPENDENTEMENTE DAL REGIME DI ESENZIONE O DI IMPONIBILITà IVA AL QUALE LA LOCAZIONE è SOGGETTA.sONO STATE infatti in questo senso apportate all'art.35, comm a10, del dl.223 le modifiche agli articoli 5 e 40 del dpr 131/86 con la previsione dell'obbligo di registrazione per tutti i contratti di locazione e l'applicazione dell'imposta nella misura del 1%, come stabilito dalla lettera a-bis inserita nell'art.5 della tariffa, parte prima.
saluti e scusate gli errori di battuta,
per la fretta.
lella.