Nel caso proposto di superamento del limite di compensi consentito di oltre il 50%, l'art 13 co. 3 della L. 388/2000 prevede la cessazione del regime agevolato, che consiste in un'imposta sostitutiva Irpef del 10%, dallo stesso anno; la Circolare 26/1/2001, n. 8/E al punto 1.5 prevede che solo a seguito della decadenza dal regime agevolato è necessario adempiere a tutti gli obblighi ordinariamente previsti in materia di imposte dirette, Irap e Iva.
Pertanto, le semplificazioni contabili
- esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva;
- il versamento Iva in sede annuale;
- la non applicazione della ritenuta d'acconto sui compensi percepiti
vengono meno dall'anno successivo a quello in cui è superato il limite dei compensi;