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regime agevolato

M

matilde

Ospite
Quando un professionista decade dal regime agevolato per superamento dei limiti in coro d'anno, deve applicare la ritenuta d'acconto su tutte le fatture emesse nell'anno o solo su quelle successive alla decadenza?
 
Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
• a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti (o valutati in base agli studi di settore per i contribuenti marginali) superano gli importi;
• a decorrere dallo stesso periodo d’imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi
in tale caso sarà assoggettato a tassazione
nei modi ordinari l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d’imposta;
 
aggiungiamo che le fatture emesse in regime agevolato e incassate in regime ordinario sono assoggettate a ritenuta di acconto.
 
Grazie per la sua utile risposta. Ma esiste una norma specifica a cui fare riferimento per dimostrare quanto da lei affermato?
 
Nel caso proposto di superamento del limite di compensi consentito di oltre il 50%, l'art 13 co. 3 della L. 388/2000 prevede la cessazione del regime agevolato, che consiste in un'imposta sostitutiva Irpef del 10%, dallo stesso anno; la Circolare 26/1/2001, n. 8/E al punto 1.5 prevede che solo a seguito della decadenza dal regime agevolato è necessario adempiere a tutti gli obblighi ordinariamente previsti in materia di imposte dirette, Irap e Iva.
Pertanto, le semplificazioni contabili
- esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva;
- il versamento Iva in sede annuale;
- la non applicazione della ritenuta d'acconto sui compensi percepiti
vengono meno dall'anno successivo a quello in cui è superato il limite dei compensi;
 
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