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redditometro accertamento bancario

marica

Utente
La norma crea uno squarcio nell'opzione concettuale aprioristica per la quale non è mai possibile ed è sempre irragionevole far presumere la sussistenza di un fatto da un altro fatto a sua volta presunto. Peraltro della legittimità costituzionale della previsione di cui all’art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973 (riguardo la parte relativa ai prelevamenti posti come ricavi) si è occupata, abbastanza recentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 8 giugno 2005, n. 225, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma e la presunzione non lesiva del canone di ragionevolezza. Non vorrei tediare nessuno sulle numerose sentenze della Cassazione e pubblicazioni dottrinarie sulle presunzioni di secondo grado ritenute illegittime e irrazionali, dico solo che GENERALMENTE l’accertamento fondato sulle indagini bancarie che traducono in maggiori ricavi i prelevamenti non giustificati viene considerato legittimo solo e SOLO SE viene attivato il CONTRADDITTORIO tra le PARTI.
In definitiva deve ammettersi la possibilità di trarre presunzioni da presunzioni a patto che se ne faccia un uso giudizioso e ragionevole e venga riconosciuto al diritto di difesa il rilievo che esso merita, sicché le presunzioni a catena possano essere considerate ammissibili, purché conformi a canoni di probabilità e utilizzate in modo rispettoso del contraddittorio.
Buona giornata.
 

gimar77

Utente
Allora faccio un esempio:
Ho un assegno numero xxxx

domani in contradditorio diro' che mi è servito per pagare
un sub appaltatore al mio servizio
(in realta' quest'assegno.....l'ho usato per pagare un mio dipendente in nero)
cosa possono fare ?
Non fanno + in tempo tanto a mandare accertamento alla mia snc
dato che la prescrizione volge al termine
dico bene ?
 

natalia

Utente
Ciao ti voglio ricordare che per le somme del 1990 non credo loro possano dirti proprio nulla visto che esiste la prescrizione decennale del diritto di riscossione anche per lo Stato quindi fai ricorso e muovi questa eccezione.

Anzi scrivi già un autotutela che indica questa prescrizione e che farai ricorso in
Commissione Tributaria.

Natalia
 

Rocco

Utente
Anzi scrivi già un autotutela che indica questa prescrizione e che farai ricorso in Commissione Tributaria.
Scusami Natalia...ma autotutela di che? Mi pare di capire che non ha ancora avuto un avviso di accertamento ma è ancora in fase di contraddittorio preventivo, o sbaglio io?
Ciao.
 

Rocco

Utente
Allora faccio un esempio:
Ho un assegno numero xxxx

domani in contradditorio diro' che mi è servito per pagare
un sub appaltatore al mio servizio
(in realta' quest'assegno.....l'ho usato per pagare un mio dipendente in nero)
cosa possono fare ?
Non fanno + in tempo tanto a mandare accertamento alla mia snc
dato che la prescrizione volge al termine
dico bene ?
Il problema è che non devi "dire" ma devi mostrare loro la matrice e il riscontro in contabilità nonché il documento ad esso collegato (ad es. la fattura del subappaltatore).
Poi circa il divieto della praesumptio de praesumpto sarà, eventualmente, una questione da affrontare in caso di ricorso contro l'avviso di accertamento, che, ripeto, non mi pare sia ancora stato emesso.
Ciao.
 

natalia

Utente
Ciao che mi risulti anche nell'accertamento con il redditometro viene convocato per il contraddittorio il contribuente e in tale sede farà le sue osservazioni scritte in autotutela...io faccio cosi..e poi le porto in Commissione!

Nat
 
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