1) i redditi per attività di lavoro per censimento sono tassabili;
2) per l’attività d’impresa con partita Iva aperta, la detrazione per familiari fiscalmente a carico può essere comunque fruita, a patto che il reddito complessivo, comprensivo del reddito professionale o d’impresa, non superi 2.840,51 euro annui;
3) esonero dalla dichiarazione dei redditi :
- il contribuente che nel 2021 risulta detentore solo di reddito da lavoro dipendente o pensione;
- colui che nel 2021 risulta possessore solo di reddito da lavoro dipendente o pensione più l’abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (con la stessa regola vista per l’ipotesi di cui sopra per il possesso della sola abitazione principale, pertinenze e altri fabbricati non locati);
- il contribuente che nel 2021 risulta possedere solo redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto (sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche).
- chi, con riferimento all’anno d’imposta 2021, possiede solo reddito da lavoro dipendente o assimilato più altre tipologie di reddito, a condizione che tale somma sia uguale o inferiore ad 8.000 euro
- chi, con riferimento all’anno d’imposta 2021, possiede solo reddito da pensione più altre tipologie di reddito, a condizione che tale somma sia uguale o inferiore ad 8.000 euro
- coloro che, con riferimento all’anno d’imposta 2021, possiedono solo reddito da pensione più terreni ed abitazione principale e sue pertinenze, a condizione che il reddito da pensione sia uguale o inferiore a 7.500 euro e quello dei terreni uguale o inferiore a 185,92 euro.
- chi nel 2021 risulta possedere solo redditi esenti dall’IRPEF (ad esempio indennità di accompagnamento)
- coloro che nel 2021 risultano possedere solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad esempio interessi su BOT) e coloro che risultano detenere solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio reddito derivanti da lavori socialmente utili)
- chi, con riferimento all’anno d’imposta 2021 abbia percepito solo l’assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre tipologie di redditi, a condizione che la somma sia uguale o inferiore a 8.000 euro
- colui che, nel 2021, abbia percepito solo redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, a condizione che tale reddito sia inferiore o uguale a 4.800 euro
- chi, nel 2021, abbia percepito solo compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino a 30.658,28 euro.