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Frankie Flowers
Ospite
Con Sentenza n. 24085/06, la Corte di Cassazione ha affermato che i proventi dei maghi e indovini sono assoggettati a tassazione anche se il soggetto ammette che la propria attività, in realtà, è configurabile come reato di "ciarlanteria", in quanto volta a sfruttare la credulità altrui o ad alimentare il pregiudizio nelle persone.
La Corte ribadisce il proprio ormai consolidato orientamento circa l'imponibilità dei proventi derivanti da atti illeciti. Tuttavia il contribuente eccepiva il fatto che la vicenda che lo riguardava fosse anteriore all'entrata in vigore dell'art. 14, Legge n. 537/1993.
Secondo i giudici tale norma costituisce comunque un valido criterio di interpretazione anche della disciplina anteriore.
Invece i proventi che un soggetto ricavi dall'esercizio della prostituzione non sono soggetti a imposizione tributaria, in quanto non ascrivibili ad alcuna delle categorie di reddito indicate nell'articolo 6 del Dpr n. 917/1986, né possono essere considerati proventi di reato tassabili ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 537/1993 (Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 272/47/2005 depositata il 22 dicembre 2005).
La Corte ribadisce il proprio ormai consolidato orientamento circa l'imponibilità dei proventi derivanti da atti illeciti. Tuttavia il contribuente eccepiva il fatto che la vicenda che lo riguardava fosse anteriore all'entrata in vigore dell'art. 14, Legge n. 537/1993.
Secondo i giudici tale norma costituisce comunque un valido criterio di interpretazione anche della disciplina anteriore.
Invece i proventi che un soggetto ricavi dall'esercizio della prostituzione non sono soggetti a imposizione tributaria, in quanto non ascrivibili ad alcuna delle categorie di reddito indicate nell'articolo 6 del Dpr n. 917/1986, né possono essere considerati proventi di reato tassabili ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 537/1993 (Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 272/47/2005 depositata il 22 dicembre 2005).