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recupero credito d'imposta art. 8 L.388/2000

M

mauro

Ospite
l'Agenzia delle Entrate ad un cliente ha contestato l'immatricolazione dell'automezzo come autocarro, pertanto, considerandola ad uso promiscuo, gli recupera il 50% del credito di cui ha usufruito, devo fare ricorso come posso fare? chi mi aiuta?
 
Autovettura aziendale immatricolata "autocarro"
Risoluzione n.244 del 23.07.2002

- le limitazioni Irpef ed Iva non operano se trattasi di autocarro (lòett.d.art.54 del codice della strada)
PURCHE' SUSSISTA IL REQUISITO DELL'INERENZA TRA L'ATTIVITA' ESERCITATA E L'UTILIZZO DEL VEICOLO IMMATRICOLATO "AUTOCARRO".

-tal strumentalita' tra l'utilizzo di un autocarro e lo svolgimento dell'attività deve essere dimostrabile .

(ES.UN AVVOCATO..NON PUO' IMMATRICOLARSI LA VETTURA AUTOCARRO PER PORTARE CHE? PRATICHE?)

DIRETTIVA UE N.98/14
NUOVI MODELLI OMOLOGATI POST 1 OTTOBRE 1998
Non è piu' possibile ottenere la qualificazione di "autoveicolo per trasporto promiscuo", tutte le autovetture che un tempo potevano venire riconosciute come "uso promiscuo", oggi SONO NECESSARIAMENTE CLASSIFICATE IN OGNI CASO COME "AUTOVETTURE".Sono pertanto venuti meno i presupposti giuridici per una deduzione integrale, dal momento che è la stessa legge che fa derivare dalla classificazione di "autovettura" la deduzione al 50% parziale dei costi.

DOPPI CABINATI E FURGONATI
Ai fini della detraibilità Iva riguardo agli autoveicoli con cabina profonda, conosciuti come "doppi cabinati"(con pianale,cassone o furgonati) o riguardo furgoni finestrati (art.19 bis 1 punto a) del dpr 633/72, l'evoluzione del concetto di "uso promiscuo" ha comportato che i nuovi modelli con cabina profonda omologati post 30.09.1998 iano stati classificati nella categoria"autocarro" (dato che il vano di carico è esterno all'abitacolo), anche se hanno massa complessiva a pieno carico non superi9ore a 3,5 ton.
Mentre i nuovi modelli di FURGONE FINESTRATO (caratterizzati invece dall'essere dotati di carrozzeria monovolume,senza separazione tra vano di carico e abitacolo)
VENGONO ORA NECESSARIAMENTE CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA "AUTOVETTURA."
DA TUTTO CIO' DISCENDONO CONSEGUENZE AI FINI DELLA DETRAIBILITA' DELL'IVA, DAL MOMENTO CHE LE REGOLE DI DETRAIBILITA' RIMANGONO QUELLE DI CUI AL PUNTO A) ART.19 BIS 1 DPR 633/72 PER GLI AUTOMEZZI NON PIU' NUOVI CIOE'PER QUELLI CHE ERANO SOGG.ALLA IMMATR.COME "USO PROMISCUO" fino alle omologazioni rilasciate entro il 30.09.1998.

RESTRIZIONI ALLA COVNERSIONE DA AUTOVETTURA AD AUTOCARRO

Il cambio di classificazione (attuato mediante modifiche all'allestimento interno)da autovettura o da autoveicolo a uso promiscuo (vcat.int.M1)è possibile SOLO SE ESISTE GIA' UN MODELLO di autoveicolo precedentemente omologato come "autocarro" dallo stesso costruttore dell'autoveicolo, che si intende assoggettare a cambio di destinazione. In particolare, la corrispondente versione "autocarro" già omologata deve avere le STESSE CARATTERISTICHE DI CARROZZERIA, QUALI LA FORMA, IL NUMERO E LA UBICAZIONE DELLE PORTE, mentre sono ininfluenti le diversità riguardanti altri elementi, quali il motore o la catena cinematica.
Una volta ottenuta la classificazione di autocarro, non è piu' consentito tornare indietro alla qualificazione di autovettura o di autoveicolo a uso promiscuo.


SPERO DI AVER DATO SUFFICIENTI NOTIZIE.

LELLA.mauro Scrivi:

> l'Agenzia delle Entrate ad un cliente ha contestato
> l'immatricolazione dell'automezzo come autocarro, pertanto,
> considerandola ad uso promiscuo, gli recupera il 50% del
> credito di cui ha usufruito, devo fare ricorso come posso fare?
> chi mi aiuta?
 
Grazie Lella sei stata di grande aiuto, spero di poter ricambiare il favore.
Ciao Mauro
 
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