In base a quanto stabilito dall'art. 2289 del c.c. il socio receduto ha diritto "soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota" e che "la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento".
E' comunque ammessa la liquidazione in natura della quota mediante attribuzione di parte dei beni sociali a condizione però che tale modalità venga stabilita attraverso un'espressa pattuizione, nel senso che l'altro socio acconsenta espressamente alla liquidazione in natura della quota.
Detto questo, il quesito non è molto chiaro. Se il socio è una persona fisica mi pare ovvio che i beni che riceve di valore corrispondente a quello di liquidazione della quota di partecipazione a seguito del recesso entrano nella propria sfera privata.
Saluti.