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Ravvedimento a seguito di fusione e accertamento

edo22

Utente
Buongiorno,
Nel 2018 un immobile (suddiviso in due subalterni) è stato unito in un unico subalterno, presentando tutte le documentazioni necessarie.
Si è deciso di mantenere identiche categoria e classamento dei due immobili in precedenza siddivisi (piano terra e piano primo).

Dopo un anno è arrivato un accertamento dall'Ade dicendo che, a seguito delle modifiche, l'immobile è da considerarsi di classe superiore, pur mantenendo la medesima categoria.
Questo naturalmente inficia sulla rendita catastale e, quindi, sull'imu.

Domanda:
Ho chiesto in comune, visto che mi sono giunti i conteggi imu non ancora aggiornati con l'accertamento appena ricevuto, di modificare l'imposta in base alla nuova rendita, per i mesi dai quali in poi è giunto l'accertamento.

Ora il comune mi invia il conteggio aggiornato, ma lo fa considerando la nuova rendita catastale, e l'imu da cui ne deriva, come operanti dal giorno in cui è stata inviata la docfa per la fusione. Mi ritrovo quindi a dover pagare anche tramite ravvedimento la differenza Imu sullo scorso anno e anche totalmente la nuova "rendita" per l'intero anno in corso.

Non mi pare un cosa proprio corretta...siamo sicuri che siano nel giusto?
Io ho fatto tutte la procedure ad hoc, ma intendo pagare il "surplus" di Imu e tasi solo dalla data dell'accertamento in poi, non a ritroso.

Grazie
 

edo22

Utente
Che truffa!
Il comune può svegliarsi anche 2 o 3 anni dopo e far pagare le imposte con gli interessi precedenti...
 

edo22

Utente
Ho letto un po' e non mi pare sia come dice l'utente STUDIOCEL.

Secondo la circolare n. 11 del 26/10/2005 dell'Agenzia del Territorio...


Con riferimento all'attività di riesame dell'accertamento catastale svolta dall'Agenzia del Territorio, le fattispecie che si possono verificare nella pratica sono due:
  • riesame d'ufficio o su segnalazione di parte, volto a eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento o da applicazioni errate dei principi dell'estimo catastale
  • riesame effettuato su istanza del contribuente, al fine di far valere fatti, circostanze o elementi nuovi.
L'Avvocatura generale dello Stato, con il citato parere, ha specificato che, nella materia in esame, l'esercizio di autotutela può essere finalizzato soltanto all'eliminazione di errori di inserimento dei dati o di applicazione delle regole tecniche dell'estimo catastale in relazione al medesimo contesto.
In questo caso, l'annullamento dell'accertamento in autotutela avrà necessariamente effetto ex tunc, cioè il valore catastale determinato con l'autotutela retroagirà fino alla data di decorrenza del classamento rivelatosi sbagliato, a prescindere dalla notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale(3).
Nel caso in cui, invece, l'ufficio proceda a rivedere il classamento per l'esistenza di nuovi elementi che giustificano la revisione del valore catastale, secondo l'Organo di consulenza legale dello Stato, non siamo in presenza di autotutela, ma di un nuovo provvedimento che sostituisce in tutto e per tutto il classamento originario oggetto del riesame.

Quindi, mentre per l'annullamento dell'atto che modifica il classamento ritenuto illegittimo si ha retroattività del valore della rendita catastale, per la revoca dell'atto ritenuto inopportuno si esplicherà un'efficacia ex nunc, a far data dall'adozione di tale provvedimento di secondo grado.
Nella pratica, sarà necessario che gli uffici del Territorio annotino che la decorrenza della nuova rendita consegue al classamento rettificato con l'atto di autotutela.
 

STUDIOCEL

Utente
La rettifica in autotutela di una RC proposta con docfa trattasi di
  • riesame d'ufficio o su segnalazione di parte, volto a eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento o da applicazioni errate dei principi dell'estimo catastale
 
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