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R. sostitutivo Nuove Iniziative

R

Robbie

Ospite
Salve a tutti,
Spulciando alcuni vecchi quesiti ho eliminato alcuni, ma non tutti i miei dubbi, che ora vi pongo:
-l'iva annuale, del soggetto (in questo caso ingegnere)che ha aderito a questo regime, può essere versata anche alla normale scadenza della dichiarazione(20 giugno), usufruendo della possibilità di effettuare un pagamento rateale;
-se sono state emesse fatture con la ritenuta al 20%, anche se non c'era l'obbligo,si perde la possibilità in via immediata di continuare con questo regime.
- il sostituto d'imposta potrebbe richiedere che gli sia riversata la differenza dato che il sostituito applica un'aliquota sostitutiva del 10%.
Grazie
 
su iva: sì
su ritenuta: non decadi, solo non conviene
su recupero: recuperi irpef versata con eventuale compensazione o rimborso
 
Ciao, ho una problematica simile. Ho chiamato il call center dell'AdE e mi hanno risposto così (risposta che però verificherò nei prossimi giorni recandomi di persona presso un consulente dell'agenzia delle entrate):

- può chiedere il rimborso delle ritenute sia chi le ha effettuate (per conto di chi le ha subite), sia chi le ha subite.
- non è possibile la compensazione, solo il rimborso.

Ciao
 
Faccio seguito al post di pr:

Effettivamente sembra proprio che in caso di versamento di ritenuta su redditi soggetti a regime agevolato nuove iniziative (ritenuta versata per errore in quanto non c'è obbligo) non si possa indicarla in Unico per poi compensarla o metterla a credito, ma occorre chiederne il rimborso (ex art.38 dpr 602/73).
Si segnala però che non esiste alcuna specifica disposizione che tratta la materia nella fattispecie.
Fonte call-center AdE.
N.B. scadenza per rimborso 48 mesi.
 
Grazie.
Mercoledì mattina vado a fare una chiacchierata con un funzionario dell'AdE e vediamo quali certezze riuscirò a portare a casa!
 
Stamattina il consulente dell'Agenzia delle Entrate mi ha detto che le ritenute di acconto sono compensabili con tutti i tributi pagabili con l'F24.

Quindi, ricapitolando: per il call center non è possibile la compensazione. Per il consulente si.
1 a 1.
 
se emetti fatture con ritenuta ...ma avevi originariamente optato per il regime art 13 legge 388/2000 ritengo che tacitamente hai revocato di fatto il regime.
Prendo atto di quanto sostenuto dal consulente a.d.e. ma mi sentirei tranquillo solo dopo aver presentato una domanda di interpello in merito.
 
Dov'è scritto l'emissione di fattura senza l'apposita dichiarazione che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva, determina la revoca del regime?

Ma certo che r.a. è imposta compensabile...
E' una ritenuta operata e versata dal sostituto che la certifica. Le ritenute versate in acconto sono deducibili dalle imposte dovute! Dov'è il problema?
 
se opti per un regime in cui è espressamente previsto la "non applicazione della ritenuta di acconto" ...e poi emetti ( o fai emettere a terzi ) fattura in cui esponi la ritenuta a scomputo potrebbe essere interpretata ( dall'uffcio) come volontà a voler revocare il regime.
Non è sicuramente "scritto" da nessuna parte ma visto gli effetti (devastanti) di una revoca a posteriori del regime ...personalmente mi sentirei tranquillo solo dopo aver inoltrato una domanda di interpello.
 
Ma sì, se ciò fa stare tranquilli!
Anch'io, che sono un pavido, per sentirmi tranquillo esco spesso con l'ombrello anche quando c'è il sole...non si sa mai, da un momento all'altro potrebbe piovere ed allora...
 
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