Gio.
Utente
Nei rapporti posti in essere tra Società consortile e proprie consorziate, il meccanismo del “reverse charge” non trova applicazione, per cui le imprese consorziate devono fatturare, con le modalità ordinarie, le prestazioni rese a favore della Società consortile e quest’ultima deve applicare l’IVA, in sede di ribaltamento dei costi a carico delle proprie consorziate.
Questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione ministeriale n. 380/E del 10 ottobre 2008, nella quale viene affrontato il caso di lavori di manutenzione straordinaria e restauro di un fabbricato, affidati in appalto ad un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese), la quale costituisce una Società consortile a responsabilità limitata (SCARL) a cui affida, a sua volta, l’esecuzione unitaria dell’intervento.
Per la realizzazione materiale dei lavori, la SCARL si avvale delle prestazioni rese dalle stesse Società consorziate e da Società terze.
Questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione ministeriale n. 380/E del 10 ottobre 2008, nella quale viene affrontato il caso di lavori di manutenzione straordinaria e restauro di un fabbricato, affidati in appalto ad un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese), la quale costituisce una Società consortile a responsabilità limitata (SCARL) a cui affida, a sua volta, l’esecuzione unitaria dell’intervento.
Per la realizzazione materiale dei lavori, la SCARL si avvale delle prestazioni rese dalle stesse Società consorziate e da Società terze.