La mancata restituzione di questionari è un adempimento formale ma sanzionabile.
Vedi la c.m. n.77E/2001:
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Per effetto di quanto appena chiarito, si puo' verificare che violazioni potenzialmente idonee ad incidere negativamente sull'attivita' di
controllo, come ad esempio le irregolarita' formali relative al contenuto delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del D. Lgs. n. 471 del 1997, non siano punibili, essendo risultato in concreto che le stesse, anche per effetto dell'eventuale regolarizzazione delle medesime, non abbiano ostacolato l'azione dell'ufficio.
Quanto sopra premesso, va rilevato che l'esimente in esame non torna
applicabile per quelle violazioni, pur sempre formali, aventi ad oggetto la
presentazione, entro termini predeterminati normativamente, di atti che, per
definizione, sono soggetti a controllo. Tra queste violazioni, che continuano ad essere sanzionabili, si possono annoverare quelle connesse all'obbligo di presentazione di dichiarazioni entro determinate scadenze (ad esempio: omessa presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso in cui non sono dovute imposte, la cui sanzione e' prevista dall'articolo 1,
comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997; omessa presentazione
della dichiarazione dei sostituti d'imposta se le ritenute relative ai
compensi, interessi ed altre somme sono state interamente versate,
sanzionata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 471 del 1997;
omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA allorche' il soggetto
effettua esclusivamente operazioni per le quali non e' dovuta l'imposta,
ovvero omessa presentazione della dichiarazione periodica IVA o quella
prescritta dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, la cui sanzione e' prevista dall'articolo 5, comma 3, del d.lgs. n. 471del 1997).
Sono, inoltre, sanzionabili tutte le violazioni per le quali l'esistenza del pregiudizio all'attivita' di controllo e' palese per essere quest'ultima gia' iniziata.
Cosi', sempre a titolo esemplificativo, le violazioni consistenti
nella mancata o tardiva restituzione di un questionario inviato al contribuente o nell'inottemperanza all'invito a comparire in ufficio, pur dovendosi considerare di natura formale (in quanto non incidenti
direttamente sull'imponibile, sull'imposta o sul versamento della stessa),
continuano ad essere sanzionabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo n. 471 del 1997, poiche' arrecano sempre pregiudizio
alla gia' avviata attivita' di controllo
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Ciao