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Quadro RW nel modello UNICO 2007.

Un contribuente non ha compilato il quadro RW nel modello UNICO 2007. Secondo Voi:
1) l'omessa compilazione del quadro RW possa essere sanata mediante ravvedimento operoso;
2) la sanzione della confisca di cui all'art. 5 co. 4 del DL 167/90 sia sanata tramite il ravvedimento operoso;
3) in caso di trasferimento all'estero di contante al seguito per importi singolarmente considerati inferiori a € 10.000, ma complessivamente nell' anno solare per importi superiori, si configuri una violazione alla normativa valutaria;
4) i dati indicati nel quadro RW possano essere impiegati dall' Amministrazione Finanziaria per effettuare accertamenti sintetici sulla base del redditometro;
5) con riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 2003/48/CE l'Amministrazione Finanziaria italiana, possa utilizzare per accertamenti le informazioni concernenti il percepimento all'estero di interessi?
 

natalia

Utente
Riferimento: Quadro RW nel modello UNICO 2007.

Ciao scusa la banalità ma io presenterei la dichiarazione integrativa di Unico 2007 con ravvedimento in caso di liquidazione delle imposte a favore dell'Erario e poi vedo cosa accade...intanto mi sono tutelata ai fini dichiarativi nella fedeltà della dichiarazione.
Ciao
Natalia
 
Riferimento: Quadro RW nel modello UNICO 2007.

Non è previsto per il Q. W il ravvedimento operoso. Trascorsi 90 giorni dalla scadenza è da ritenersi omesso, con tutte le conseguenze del caso. (punto 1 e 2);

punto 4): lo spirito del "redditometro" è quello di misurare la capacità contributiva del soggetto in base ad elementi sintomatici di spesa atti a far rilevare un regime di vita maggiore rispetto agli elementi che appaiono in dichiarazione.
Pertanto se in quadro W si dovesse evidenziare l'acquisto di un immobile all'estero o l'istituzione di depositi finanziari di una certa consistenza, l'Ade sarebbe autorizzata a mettere in atto la procedura di redditometro chiedendo prima al contribuente la dimostrazione circa la formazione della provvista per effettuare le operazioni all'estero (donazioni, dismissioni, vincite ecc.)

punto 5) trattasi di prova semplice. Per accertare è comunque necessario approfondire le indagini. Può essere utilizzato come elemento indiziario.

ciao
 
Riferimento: Quadro RW nel modello UNICO 2007.

Un contribuente non ha compilato il quadro RW nel modello UNICO 2007. Secondo Voi:
1) l'omessa compilazione del quadro RW possa essere sanata mediante ravvedimento operoso;
2) la sanzione della confisca di cui all'art. 5 co. 4 del DL 167/90 sia sanata tramite il ravvedimento operoso;
3) in caso di trasferimento all'estero di contante al seguito per importi singolarmente considerati inferiori a € 10.000, ma complessivamente nell' anno solare per importi superiori, si configuri una violazione alla normativa valutaria;
4) i dati indicati nel quadro RW possano essere impiegati dall' Amministrazione Finanziaria per effettuare accertamenti sintetici sulla base del redditometro;
5) con riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 2003/48/CE l'Amministrazione Finanziaria italiana, possa utilizzare per accertamenti le informazioni concernenti il percepimento all'estero di interessi?

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natalia

Utente
Riferimento: Quadro RW nel modello UNICO 2007.

OK ho detto una castroneria sorry....ma sono contenta perchè cosi ho imparato una situazione che non conoscevo...
ciao grazie natalia
 
Riferimento: Quadro RW nel modello UNICO 2007.

Mi rispondo da solo

1) L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 30.1.2002 n. 9 (§ 1.14), ha chiarito che la natura tributaria degli illeciti riguardanti il quadro RW consente di applicare alle predette violazioni l'istituto del ravvedimento.
L'art. 5 co. 4 del DL 167/90 prevede che la violazione sia punita con la sanzione amministrativa dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca dei beni di corrispondente valore. Applicando il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97, tale sanzione è ridotta ad un quinto. La circ. Agenzia delle Entrate 9/2002 (§ 1.14) ha precisato che tale percentuale deve applicarsi sulla sanzione minima del 5% dell'ammontare degli importi non dichiarati.
La circ. Agenzia delle Entrate 9/2002 non chiarisce se, ai fini della regolarizzazione, sia necessario presentare una dichiarazione integrativa; tuttavia si ritiene che, poiché la dichiarazione integrativa deve essere presentata in caso di regolarizzazione della dichiarazione con dati inesatti, incompleta o inviata per errore, anche nel caso di specie si debba procedere alla presentazione.
L'art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97 stabilisce che il pagamento della sanzione ridotta e la presentazione della dichiarazione rettificativa devono avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. In pratica, per le violazioni inerenti al quadro RW riferibili al periodo d'imposta 2006 il termine per ravvedersi scade il 31.7.2008.
2) Autorevole dottrina (Deotto D. "Sanzioni pesanti per l'omessa compilazione", Il Sole 24-Ore, 10.3.2008, p. 36) ritiene che la regolarizzazione dell'omessa compilazione del quadro RW attraverso l'istituto del ravvedimento operoso elimini "la sanzione della confisca dei beni, posto che l'istituto consente di sanare la violazione commessa. In sostanza, per effetto del ravvedimento, che agisce "ora per allora", è come se la violazione non fosse stata commessa".
3) L'obbligo di dichiarare nel modulo RW i trasferimenti mediante trasporto di contante all'estero sussiste qualora tali trasporti riguardino investimenti all'estero o attività finanziarie estere suscettibili di determinare redditi di fonte estera imponibili in Italia.
L'art. 5 co. 2 del DL 167/90 prevede l'obbligo di dichiarare nel modulo RW tali trasferimenti quando il loro ammontare complessivo sia superiore, nel periodo d'imposta, a € 10.000,00. Il limite quantitativo fissato dalla norma riguarda, quindi, il complesso dei trasferimenti effettuati e non le singole operazioni.
4) Si ritiene che i dati indicati nel quadro RW possano essere utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria per effettuare accertamenti sintetici sulla base del redditometro.
Come precisato dalla giurisprudenza (Cass. 30.10.2007 n. 22936), l'accertamento sintetico del reddito non costituisce affatto uno strumento straordinario di accertamento reddituale utilizzabile solo "in caso di mancata dichiarazione dei redditi o di loro dichiarazione palesemente non corrispondente al vero, ma anche in caso di dichiarazione apparentemente corretta".
La relazione di accompagnamento al DL 350/2001 (recante le disposizioni in materia del c.d. "scudo fiscale"), inoltre, chiariva che gli importi indicati nella dichiarazione di emersione costituivano basi imponibili completamente definite per le quali nulla era dovuto nemmeno a titolo di sanzioni e interessi.
Come specificato in dottrina (Mattedi F. "Scudo fiscale: alcuni chiarimenti alla luce della circolare n. 85/E del 1° ottobre 2001", Il fisco, 2001, pag. 13295), quindi, il contribuente, facendo emergere disponibilità possedute all'estero, evitava futuri accertamenti di qualunque tipologia, compresi accertamenti sintetici basati sul redditometro. Qualora il contribuente non avesse presentato la dichiarazione di emersione, si deve pertanto ritenere che egli sarebbe stato potenzialmente soggetto a tali accertamenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
5) La possibilità, per l'Amministrazione Finanziaria italiana, di utilizzare le informazioni concernenti la percezione all'estero di interessi dipende dallo Stato estero in cui sono localizzati gli investimenti. Infatti:
- se lo Stato in questione consente lo scambio di informazioni ai sensi della Direttiva 2003/48/CE (in generale, gli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Austria, Belgio e Lussemburgo), i dati relativi agli interessi percepiti e al soggetto percipiente vengono inviati all'Amministrazione fiscale di tale Stato, la quale provvede a ritrasmetterli a quella italiana;
- se, viceversa, lo Stato ha previsto, nell'ambito del recepimento della Direttiva, il regime dell'euroritenuta (es. Austria, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Monaco, Liechtenstein ecc.), non vi è alcuno scambio di informazioni, ma il soggetto viene inciso da tale prelievo, aggiuntivo rispetto a quello "ordinario" previsto nello Stato della fonte.
 

piotr

Utente
Riferimento: Quadro RW nel modello UNICO 2007.

Mi rispondo da solo

1) L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 30.1.2002 n. 9 (§ 1.14), ha chiarito che la natura tributaria degli illeciti riguardanti il quadro RW consente di applicare alle predette violazioni l'istituto del ravvedimento.
L'art. 5 co. 4 del DL 167/90 prevede che la violazione sia punita con la sanzione amministrativa dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca dei beni di corrispondente valore. Applicando il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97, tale sanzione è ridotta ad un quinto. La circ. Agenzia delle Entrate 9/2002 (§ 1.14) ha precisato che tale percentuale deve applicarsi sulla sanzione minima del 5% dell'ammontare degli importi non dichiarati.
La circ. Agenzia delle Entrate 9/2002 non chiarisce se, ai fini della regolarizzazione, sia necessario presentare una dichiarazione integrativa; tuttavia si ritiene che, poiché la dichiarazione integrativa deve essere presentata in caso di regolarizzazione della dichiarazione con dati inesatti, incompleta o inviata per errore, anche nel caso di specie si debba procedere alla presentazione.
L'art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97 stabilisce che il pagamento della sanzione ridotta e la presentazione della dichiarazione rettificativa devono avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. In pratica, per le violazioni inerenti al quadro RW riferibili al periodo d'imposta 2006 il termine per ravvedersi scade il 31.7.2008.
Caro Rob, posso chiedere un chiarimento?
Avere omesso di dichiarare nel quadro RW bonifici verso l'estero (superiori a 12500 euro), per aprire un conto di trading on line in UK, fatto tramite banca italiana, si considera violazione della normativa? Sezione III del quadro RW? Oppure no, perche' il bonifico e' stato fatto tramite intermediario italiano?
Essendo ormai decorso il 31.12.2008, non vi e' altra possibilita' di pagamento di sanzioni ridotte, adesione, eec? Oppure e' certa l'applicazione della sanzione dal 5 al 25% e la confisca? (ma di cosa? se uno ha solo l'abitazione possono mica confiscarla perche' ci si e' dimenticati di indicare un'operazione che peraltro non e' stata fatta di nascosto, ma tramite la propria banca in piena trasparenza?) :confused::dead:
 

prostaf

Utente
Riferimento: Quadro RW nel modello UNICO 2007.

Ciao Rob, io ho cercato di districarmi nella boglia dell'RW, chiedendo chiarimenti all' ADE via Call Center. Avevo come base di idea che i trasferimenti da e verso paesi UE che aderiscono al monitoraggio fiscale fatti tramite intermediario Italiano non andavano indicati perchè inerenti alla libera circolazione di capitali e merci nell'Ue. L'ade mi ha confermanto ciò, ma come alsolito verba volant. Però se leggi la circolare 43 del 10 ott su Scudo mi sembra di capire che il concetto sia questo. Per cui se verso Ue e per banca non dovevi indicare nulla, secondo me e quello che mi hanno detto.
Ciao
 

piotr

Utente
Riferimento: Quadro RW nel modello UNICO 2007.

Ciao Rob, io ho cercato di districarmi nella boglia dell'RW, chiedendo chiarimenti all' ADE via Call Center. Avevo come base di idea che i trasferimenti da e verso paesi UE che aderiscono al monitoraggio fiscale fatti tramite intermediario Italiano non andavano indicati perchè inerenti alla libera circolazione di capitali e merci nell'Ue. L'ade mi ha confermanto ciò, ma come alsolito verba volant. Però se leggi la circolare 43 del 10 ott su Scudo mi sembra di capire che il concetto sia questo. Per cui se verso Ue e per banca non dovevi indicare nulla, secondo me e quello che mi hanno detto.
Ciao
Grazie.
Io tuttavia ho posto il quesito opposto: non mi e' chiaro se vanno indicati i trasferimenti (bonifici) non "verso" estero, ma "da" estero.... Inoltre non si tratta di paese UE. Ma sono ricevuti da banca italiana, quindi intermediario italiano, che dovrebbe provvedere comunque a comunicare lui i dati. Inoltre non si tratta di investimenti, o redditi da capitale, ma semplici rimesse di danaro derivante da attivita' lavorativa all'estero (bonificata in italia alla famiglia.... :confused: )
 
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