Riferimento: Quadro RW nel modello UNICO 2007.
Mi rispondo da solo
1) L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 30.1.2002 n. 9 (§ 1.14), ha chiarito che la natura tributaria degli illeciti riguardanti il quadro RW consente di applicare alle predette violazioni l'istituto del ravvedimento.
L'art. 5 co. 4 del DL 167/90 prevede che la violazione sia punita con la sanzione amministrativa dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca dei beni di corrispondente valore. Applicando il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97, tale sanzione è ridotta ad un quinto. La circ. Agenzia delle Entrate 9/2002 (§ 1.14) ha precisato che tale percentuale deve applicarsi sulla sanzione minima del 5% dell'ammontare degli importi non dichiarati.
La circ. Agenzia delle Entrate 9/2002 non chiarisce se, ai fini della regolarizzazione, sia necessario presentare una dichiarazione integrativa; tuttavia si ritiene che, poiché la dichiarazione integrativa deve essere presentata in caso di regolarizzazione della dichiarazione con dati inesatti, incompleta o inviata per errore, anche nel caso di specie si debba procedere alla presentazione.
L'art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97 stabilisce che il pagamento della sanzione ridotta e la presentazione della dichiarazione rettificativa devono avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. In pratica, per le violazioni inerenti al quadro RW riferibili al periodo d'imposta 2006 il termine per ravvedersi scade il 31.7.2008.
2) Autorevole dottrina (Deotto D. "Sanzioni pesanti per l'omessa compilazione", Il Sole 24-Ore, 10.3.2008, p. 36) ritiene che la regolarizzazione dell'omessa compilazione del quadro RW attraverso l'istituto del ravvedimento operoso elimini "la sanzione della confisca dei beni, posto che l'istituto consente di sanare la violazione commessa. In sostanza, per effetto del ravvedimento, che agisce "ora per allora", è come se la violazione non fosse stata commessa".
3) L'obbligo di dichiarare nel modulo RW i trasferimenti mediante trasporto di contante all'estero sussiste qualora tali trasporti riguardino investimenti all'estero o attività finanziarie estere suscettibili di determinare redditi di fonte estera imponibili in Italia.
L'art. 5 co. 2 del DL 167/90 prevede l'obbligo di dichiarare nel modulo RW tali trasferimenti quando il loro ammontare complessivo sia superiore, nel periodo d'imposta, a € 10.000,00. Il limite quantitativo fissato dalla norma riguarda, quindi, il complesso dei trasferimenti effettuati e non le singole operazioni.
4) Si ritiene che i dati indicati nel quadro RW possano essere utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria per effettuare accertamenti sintetici sulla base del redditometro.
Come precisato dalla giurisprudenza (Cass. 30.10.2007 n. 22936), l'accertamento sintetico del reddito non costituisce affatto uno strumento straordinario di accertamento reddituale utilizzabile solo "in caso di mancata dichiarazione dei redditi o di loro dichiarazione palesemente non corrispondente al vero, ma anche in caso di dichiarazione apparentemente corretta".
La relazione di accompagnamento al DL 350/2001 (recante le disposizioni in materia del c.d. "scudo fiscale"), inoltre, chiariva che gli importi indicati nella dichiarazione di emersione costituivano basi imponibili completamente definite per le quali nulla era dovuto nemmeno a titolo di sanzioni e interessi.
Come specificato in dottrina (Mattedi F. "Scudo fiscale: alcuni chiarimenti alla luce della circolare n. 85/E del 1° ottobre 2001", Il fisco, 2001, pag. 13295), quindi, il contribuente, facendo emergere disponibilità possedute all'estero, evitava futuri accertamenti di qualunque tipologia, compresi accertamenti sintetici basati sul redditometro. Qualora il contribuente non avesse presentato la dichiarazione di emersione, si deve pertanto ritenere che egli sarebbe stato potenzialmente soggetto a tali accertamenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
5) La possibilità, per l'Amministrazione Finanziaria italiana, di utilizzare le informazioni concernenti la percezione all'estero di interessi dipende dallo Stato estero in cui sono localizzati gli investimenti. Infatti:
- se lo Stato in questione consente lo scambio di informazioni ai sensi della Direttiva 2003/48/CE (in generale, gli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Austria, Belgio e Lussemburgo), i dati relativi agli interessi percepiti e al soggetto percipiente vengono inviati all'Amministrazione fiscale di tale Stato, la quale provvede a ritrasmetterli a quella italiana;
- se, viceversa, lo Stato ha previsto, nell'ambito del recepimento della Direttiva, il regime dell'euroritenuta (es. Austria, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Monaco, Liechtenstein ecc.), non vi è alcuno scambio di informazioni, ma il soggetto viene inciso da tale prelievo, aggiuntivo rispetto a quello "ordinario" previsto nello Stato della fonte.