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Prova del pagamento per oneri deducibili

fabio81

Utente
Sulla circolare 24/e dell'AdE del 7.7.22 inerente le spese che danno diritto a deduzioni e detrazioni, in merito ai soggetti disabili (ex L.104/92 art3 c3) ed alle spese che possono portare in deduzione (capitolo "Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25 )"), c'è scritto:
Documentazione da controllare e conservare
Qualora il documento di spesa risulti intestato solo al soggetto portatore di handicap, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto (Circolare 01.07.2010 n. 39/E, risposta 3.1). Le fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini c.d. “parlanti” che abbiano i requisiti prescritti in base alle specifiche tipologie di spese sanitarie cui si riferiscono, costituiscono i soli documenti rilevanti al fine della verifica del sostenimento della spesa. Il contribuente, pertanto, ai fini della deduzione, non è tenuto ad esibire la prova del pagamento.
La frase che ho messo in grassetto vuol dire che per tutte le spese deducibili non è fatto obbligo di pagamento in modo tracciabile, ovvero che tutte le le spese deducibili si possono pagare in contanti ed in sede di controllo bastano scontrini e fatture per tali spese ma non c'è obbligo di presentare l'estratto del c/c che dà prova di eventuali pagamenti tracciabili (bonifici, assegni, etc). Se invece ho frainteso, quali conseguenze porta dunque quella frase in quel contesto?
 

Rocco

Utente
Gli oneri per i quali è previsto il pagamento tracciato sono solo quelli che danno diritto alla detrazione del 19%, con le dovute eccezioni riguardo al sostenimento di alcune spese sanitarie (acquisti in farmacia, prestazioni erogate dal SSN, ecc.).
Nel Suo caso, invece, non si è in presenza di un onere detraibile al 19% bensì di un onere deducibile dal reddito complessivo. Per tale categoria di oneri la legge non prevede l'obbligo del pagamento tracciato.
Saluti.
 

fabio81

Utente
Ok, faccio presente un altro estratto che mi era sfuggito, sempre da quel capitolo di quella circolare, a pagina 248 (poco prima il 1^ estratto):
Aspetti generali
[...]
Trattandosi di oneri deducibili non si applica l’obbligo di tracciabilità del pagamento previsto dall’anno d’imposta 2020 per poter fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sanitarie.
Mi pare che dica la stessa cosa mettendo però in risalto la differenza con le spese detraibili per un disabile, di cui si sa che solo 3 tipologie possono essere pagate senza obbligo di tracciabilità (come già detto da @Rocco) dal 1.1.2020.
Fila tutto il ragionamento? :)
 
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