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proprio nessuno può aitarmi??

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Ospite
Ciao a tutti!
il quesito che vi pongo è il seguente: le indennità di trasferta corrisposte al lavoratore e che non superano l'importo di Euro 46,48 (al netto delle spese di vitto e alloggio. Come devo inserle in contabilità? nel costo salari e stipendi? quindi non deducibili ai fini IRAP e deducibili ai fini IRES?
La mia società è una srl.
Grazie
 
INDENNITA’ DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE
Le indennità di trasferta e i rimborsi spese consistono in somme erogate al dipendente che viene inviato in trasferta, ovvero è destinato occasionalmente e temporaneamente a svolgere le proprie mansioni in luogo diverso da quello in cui si trova la sua sede abituale di lavoro, al fine di compensarlo del sacrificio e degli oneri sostenuti.
I rimborsi, per essere deducibili, devono essere suffragati da preventiva autorizzazione nella quale devono essere indicati:

il motivo della trasferta (es. per visita a clienti e/o fornitori),
il mezzo usato;
le modalità ed i parametri di calcolo del rimborso.
L’autorizzazione può consistere in un verbale del consiglio o in una semplice lettera di incarico. E’ sufficiente una singola autorizzazione preventiva: in questo senso la C.T.R. del Friuli Venezia Giulia con le sentenze 130/6/01 e 131/6/01 depositate il 15.11.01. Le spese sostenute vanno periodicamente riassunte in una “nota spese” a fronte della quale avviene il rimborso (secondo la C.M. 16.7.98 n. 188 occorre la ricevuta).
I rimborsi spese vanno innanzitutto distinti in base all’ambito territoriale e cioè per trasferte effettuate:

nello stesso comune in cui opera l’azienda;
fuori dal comune in cui ha sede l’azienda.
TRASFERTE NEL COMUNE dove si trova la sede di lavoro del dipendente o amministratore - I relativi rimborsi sono imponibili in capo al dipendente/amministratore, con l’unica eccezione delle spese di trasporto (taxi, mezzi pubblici) comprovati da documentazione rilasciata dal vettore (art. 48.5; R.M. 16.7.02 n. 232).

TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - Sono considerate tali le trasferte in un Comune diverso da quello in cui si trova la sede abituale di lavoro e da esso distante almeno 10 Km. Per tali tipi di trasferte sono previsti tre metodi di rimborso/indennizzo differenziati, con i relativi trattamenti fiscali.

1) Rimborso a piè di lista o analitico: le spese documentate e riassunte in un’apposita nota spese vengono analiticamente rimborsate dal datore di lavoro. Tali somme non costituiscono reddito tassabile per il lavoratore dipendente / amministratore.

Può trattarsi dispese di:

vitto e/o alloggio - (art. 95.3) cumulativamente sono deducibili per l’impresa nel limite massimo giornaliero di € 180,75 per trasferte nazionali o € 258,22 per trasferte all’estero (spese sostenute da dipendenti o da collaboratori);
altre spese documentabili o meno (es. lavanderia, telefono, mance, parcheggio, ecc.): sono interamente deducibili per l’impresa; non sono imponibili in capo al dipendente fino € 15,49 per trasferte in Italia o € 25,82 per trasferte all’estero.
Documentazione necessaria per la deducibilità dei rimborsi:

lettera d’incarico,
nota spese del dipendente (deve contenere anche il dettaglio di eventuali “altre spese non documentabili”),
pezze giustificative delle spese sostenute (fatture, ricevute fiscali, scontrini, biglietti aerei, ferroviari, pedaggi autostradali,...) ovviamente recanti date e orari concordanti con la lettera d’incarico. Il documento deve essere intestato al dipendente o alla società (con indicazione anche del nominativo del dipendente). La condizione indispensabile per la deducibilità delle spese comprovate da documento non intestato (es. scontrino fiscale) è che le stesse risultino sostenute nel luogo e nei tempi della trasferta e siano inserite nella nota riepilogativa (C.M. 188/98).
2) Rimborso forfetario: è un’indennità prestabilita corrisposta a prescindere dalle spese effettivamente sostenute dal dipendente. Le indennità forfetarie non sono imponibili in capo al dipendente entro il limite di:

€46,48 al giorno per trasferte in Italia,
€77,47 al giorno per trasferte fuori confine,
al netto delle spese di viaggio e trasporto sostenute e documentate. Tali limiti valgono per intero anche se la missione viene portata a termine in meno di una giornatao non comporti il pernottamento del dipendente (C.M.23.12.97 n. 326/E). Per l’impresa le indennità corrisposte sono deducibili senza limite. E' necessaria la lettera d’incarico, ma non serve documentare le spese sostenute, se non quelle di viaggio e trasporto, nel caso in cui, sommate all’indennità corrisposta, si superano i suddetti limiti di esenzione.

3) Rimborso misto: le indennità forfetarie nei limiti degli importi previsti per il rimborso forfetario vengono ridotte di 1/3 qualora l’azienda rimborsi al dipendente o le spese di vitto o le spese di alloggio; se l’azienda rimborsa al dipendente entrambe le spese in forma analitica, gli importi vengono ridotti di 2/3.

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI TRASPORTO
Se afferenti a spese autorizzate e documentate, anche se sotto forma di indennità chilometrica:

non costituiscono mai reddito in capo al dipendente / amministratore cui vengono rimborsate,
sono deducibili per l’impresa.
Nota: le spese di trasporto (taxi, mezzi pubblici, auto a noleggio) sono assimilate a quelle di viaggio. Vedere anche la R.M. 23.3.99 n. 54/E. Nel caso di viaggi e trasporti in AUTO, se il dipendente utilizza un’auto per la trasferta, la deduzione per l’impresa delle relative spese è limitata in misura differente a seconda che il veicolo sia:

di proprietà del dipendente - al dipendente spetta il rimborso da tabelle ACI relative alla propria auto; la società potrà dedurre il costo di percorrenza fissato nel tariffario ACI per autoveicoli di potenza non superiore ai 17 c. f. (benzina) o ai 20 c. f. (diesel);
preso a noleggio dal dipendente - al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta indipendentemente dall'auto usata; la società potrà dedursi la spesa corrispondente alla tariffa di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore ai 17 c. f. (benzina) o ai 20 c. f. (diesel);
di proprietà dell’impresa (o acquisito in leasing – noleggio)
se non è dato in uso promiscuo al dipendente, limite di deduzione = 50% dei costi;
se è dato in uso promiscuo al dipendente, l’impresa si deduce il 100% dei costi (in capo al dipendente si imputa un beneficio tassabile convenzionale di 4500 Km annui desumibile dalle tariffe ACI)

tratto dal sito dello studio righetti, molto interessante come documentazione fiscale, ciao michele
 
Re: proprio nessuno può aitarmi? x Michele

Quindi per l’impresa le indennità corrisposte sono deducibili senza limite.
capisco quindi che il costo in questione non và inserito nel conto "salari e Stependi".
Le indennità sono deducibili anche ai fini IRAP.
Grazie per la disponibilità
 
Re: proprio nessuno può aitarmi? x Michele

ti trasmetto altre interpretezioni
BASE IMPONIBILE IRAP



Per la determinazione della base imponibile ai fini Irap occorre considerare il combinato disposto degli articoli 5 e 11-bis del D.Lgs. 46/1997.
Il primo prevede che la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'articolo 2425 del Codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione.
Il secondo prevede che i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come appena determinati, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi.
Sono però previste delle deroghe.
E’ infatti stabilito (artt. 11 e 11-bis, D.Lgs. n. 446/1997 – Circ. Min. 148/E del 26 luglio 2000) che:

1. costi e ricavi che rientrano negli aggregati di bilancio individuati dall’art. 5 del D.Lgs. 446/1997 e che assumono significato ai fini dell’imposta sui redditi, possano non venire ad assumere rilievo.

E’ il caso:

dei compensi per attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per collaborazione coordinata e continuativa (compresi i contratti a progetto e programma), per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente e gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di lavoro;
Costo per il personale in contratto di formazione: rileva ai fini Irap quale deduzione.
Costo degli apprendisti: rileva ai fini Irap quale deduzione.

Costo dei dipendenti disabili: rileva ai fini Irap quale deduzione.

Contributi e premi Inail personale dipendente: rileva ai fini Irap quale deduzione.

Indennità di trasferta: non rileva ai fini Irap; sono infatti da considerarsi remunerazione del disagio psicofisico del lavoratore in trasferta.

Rimborso spese vitto, alloggio e spese viaggio per trasferte dipendenti e collaboratori: rileva ai fini Irap nella misura in cui rileva ai fini dell’imposizione sul reddito.

Compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale: non rileva ai fini Irap.

Compensi per prestazioni di lavoro autonomo abituale: rileva ai fini Irap.

Collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto e a programma: non rileva ai fini Irap.

Utili spettanti all’associato in partecipazione con apporto di lavoro: non rileva ai fini Irap (se l’associato non è imprenditore o professionista).

Compenso agli amministratori: rileva ai fini Irap se l’amministratore è un professionista (vale a dire dichiara tale reddito come reddito da lavoro autonomo); viceversa non rileva a fini Irap. Il reddito dell’amministratore è da considerarsi da lavoro autonomo quando tale attività rientra nelle mansioni tipiche della propria professione (Circolare Agenzia delle Entrate n. 105/E/2001 e risoluzione. n. 56/E 2002).

Compenso sindaci o revisori: rileva ai fini Irap se il sindaco o revisore dichiara tale reddito come da lavoro autonomo; viceversa non rileva a fini Irap.


dei canoni relativi ai contratti di locazione finanziaria limitatamente alla pare riferibile agli interessi passivi;
delle erogazioni liberali (art. 100 del Tuir).
2. Costi e ricavi che rientrano negli aggregati di bilancio individuati dall’art. 5 del D.Lgs. 446/1997 che non assumono significato ai fini dell’imposta sui redditi, possano venire ad assumere rilievo.

E’ il caso:

dei proventi non computabili nella determinazione del reddito d’impresa (art. 91 del Tuir);
Proventi esenti: rilevano ai fini Irap. L’esenzione rileva sono ai fini dell’imposizione diretta.

degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 96 e 109, comma 5, secondo periodo e comma 6 del Tuir);
dell’Ici;
ICI: rileva ai fini Irap (l’indeducibilità si riferisce solo alle imposte sui redditi)

dei contribuiti erogati a norma di legge.
Contribuiti erogati alle imprese a norma di legge: rilevano ai fini Irap ancorché risulti prevista l’esclusione dalla base imponibile Irpef o Ires. Ciò semprechè non siano correlati a componenti negativi non deducibili dalla base imponibile dell’imposta regionale, ovvero una norma espressa non stabilisca il contrario. Chiarezza sul punto è intervenuta solo dopo che la legge Finanziaria per il 2003 (art.5 L. 289/2002 che ha sostituito Il comma 2-quinquies dell'art. 3 del DL n. 209/2002) è intervenuta con una norma di interpretazione autentica in merito alla portata dell’ultima parte del comma 3 dell’art. 11 del D.Lgs. 446/1997.
 
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