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professionisti

zio_joker

Utente
salve
un professionista decide di cessare la sua attivita al 31/12/2008. entro la stessa data emette tutte le fatture relative alle prestazioni eseguite anche se sa che la effettiva percezione dei compensi avverra nel 2009 e 2010.
Ipotesi A: cessa la partita Iva al 31/12/2008 e nella dichiarazione Unico 2009 nel quadro RE ricomprende l'ammontare dei compensi di tutte le fatture emesse anche se non effettivamente percepite;
Ipotesi B: cessa la partita Iva al 31/12/2008 e nella dichiarazione Unico 2009 nel quadro RE ricomprende l'ammontare delle fatture effettivamente percepite secondo il naturale principio di cassa mentre la parte degli incassi percepiti nel corso 2009 e 2010 saranno dichiarati nelle rispettive dichiarazioni nei quadri RL:
Ipotesi C: cessa la partita Iva solo quando avrà incassato i compensi relativi a tutte le fatture emesse al 31/12/2008.
grazie
 
Riferimento: professionisti

Fatti pagare con A/B datato 31/12/2008 e li versi sul c/c in data concordata con il tuo cliente.
In questo modo puoi cessare tranquillamente la tua attività ed inserire le tue prestazioni nel modello UNICO 2009, tanto risulta che il cliente ti ha pagato il 31/12/2008, ma tu li hai versati nell'anno 2009.
Che ne pensi????
 
Riferimento: professionisti

se può servire....saluti.lella

IL PROFESSIONISTA CESSA LA PARTITA IVA SOLO
ALL’AVVENUTO INCASSO DELLE FATTURE
RIF. LEGISLATIVI CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 11/2007
CIRCOLARE DEL 23/03/2007
Il professionista non può chiudere la partita IVA qualora abbia ancora da
• emettere le fatture
• incassare il corrispettivo
L'Agenzia afferma che il lavoratore autonomo deve
• considerare cessata l’attività all'esaurimento di tutte le operazioni ulteriori rispetto
all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti
giuridici pendenti, e in particolare all’avvenuto incasso dei crediti connessi all’attività
professionale.

Esempio


Il professionista Rossi intende cessare l’attività nel maggio 2007
Prima di procedere alla cessazione della Partita IVA deve
• verificare le fatture da emettere e attendere il relativo incasso
• cedere le attrezzature con IVA o fare l’auto consumo IVA al valore normale
• determinare la plusvalenza derivante dalla cessione dei cespiti o da autoconsumo
CESSIONE DEL PACCHETTO CLIENTI
Dal 2006 è reddito professionale
• il corrispettivo percepito per la cessione della clientela e di elementi
immateriali riferibili all'attività professionale.
• soggetto a tassazione separata, lettera g-ter) art.17 DPR n.917 purché percepito in
unica soluzione.
L’Agenzia delle entrate ritiene possibile
• la tassazione separata anche nel caso in cui il corrispettivo sia percepito in più rate, ma
nello stesso periodo d'imposta.
PAGAMENTO IN ANNI DIVERSI
Qualora il corrispettivo per la cessione della clientela sia percepito in più
periodi d'imposta
• la tassazione è quella ordinaria
• Il soggetto non può cessare la partita IVA
• Il compenso rientra nel reddito professionale - art. 54 DPR n.917 –
Esempio n.1
Il professionista Rossi cessa l’attività nel maggio 2007
Percepisce nel 2007 100.000 euro per la cessione della clientela da altro professionista
Prima di procedere alla cessazione della Partita IVA deve
• attendere l’avvenuto incasso nel 2007 – tassazione separata quadro RM
• cedere le attrezzature con IVA o fare l’auto consumo IVA al valore normale
• determinare la plusvalenza derivante dalla cessione dei cespiti o da autoconsumo

Esempio n.2
Il professionista Rossi cessa l’attività nel maggio 2007
Percepisce 100.000 euro per la cessione della clientela da altro professionista con pagamento
• 40.000 euro nel 2007 – tassazione ordinaria quadro RE UNICO 2007
• 60.000 euro nel 2008 – tassazione ordinaria quadro RE UNICO 2008
Prima di procedere alla cessazione della Partita IVA deve
• attendere il relativo incasso del 2008


CIRCOLARE AGENZIA N. 11/2007
7 REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
7.1 Cessione del pacchetto clienti e di elementi immateriali
D. In relazione alla previsione contenuta nell'art. 36, comma 29, lett. b), del decreto-legge n. 223 del 2006,
in merito alla applicabilità del regime di tassazione separata ai corrispettivi di cui all'art. 54, comma 1-
quater, del Tuir, solo se percepiti in una unica soluzione, si pongono i seguenti quesiti:
1. il regime di tassazione separata può applicarsi nell'ipotesi in cui il corrispettivo venga percepito in
più soluzioni ma nel medesimo periodo di imposta? In tale ipotesi si può ritenere applicabile la norma di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera g-ter), del Tuir?
2. nell'ipotesi in cui, invece, il corrispettivo in questione sia percepito in più periodi di imposta e la
percezione dello stesso sia correlata alla cessazione dell'attività, si può applicare il regime dei redditi
diversi di cui all'art. 67 del Tuir?
R. Il decreto-legge n. 223 del 2006 ha inserito nell'articolo 54 del Tuir un nuovo comma 1-quater che
stabilisce la concorrenza alla formazione del reddito da lavoro autonomo del corrispettivo percepito a
seguito di cessione della clientela e di elementi immateriali riferibili all'attività professionale.
Contestualmente, il richiamato decreto-legge n. 223 ha introdotto nel comma 1 dell'articolo 17 del
Tuir, relativo al regime della tassazione separata, la lettera g-ter), la quale prevede l'assoggettamento a
tassazione separata dei corrispettivi per cessione della clientela, purché percepiti in unica soluzione.
Anche se la lettera della norma da ultimo richiamata fa riferimento al pagamento in "un'unica
soluzione" si ritiene che il regime di tassazione separata sia applicabile anche nel caso in cui il
corrispettivo sia percepito in più rate, ma nello stesso periodo d'imposta.Anche in tale ipotesi, infatti,
risulta rispettata la ratio ispiratrice della norma, diretta ad evitare che un corrispettivo
(presumibilmente molto elevato), si cumuli con gli altri redditi percepiti nell'anno,
determinando l'applicazione in capo al contribuente di scaglioni ed aliquote più elevate. Nella diversa ipotesi
in cui il corrispettivo per la cessione della clientela sia percepito in più periodi d'imposta, la modalità di
tassazione sarà, in ogni caso, quella ordinaria.Per quanto concerne l'ipotesi di corrispettivo rateale
percepito da un soggetto che, dopo la cessione della clientela, intende cessare l'attività, si ritiene che
resti ferma, in relazione a tutte le rate, la qualificazione reddituale operata dall'art. 54, comma 1-
quater, del Tuir.Infatti, attraverso la modifica normativa in commento, il legislatore ha inteso ricondurre
nell'ambito del reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o
di elementi immateriali "comunque riferibili all'attività artistica o professionale".Pertanto, la cessione del
"pacchetto clienti" genera interamente reddito professionale da assoggettare a tassazione ordinaria ai
sensi dell'art. 54 del Tuir. Questo comporta, tra l'altro, che il lavoratore autonomo deve conservare la
partita IVA fino all'incasso dell'ultima rata. Del resto, come già precisato in passato
dall'Amministrazione finanziaria, l'attività del professionista non si può considerare cessata
fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni
professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli
aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale.
 
Riferimento: professionisti

Brava Lella è un trattato e comprende tutto, manca solo "scherzo" fatte pagà ........ e chiudi

Ciao
 
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