Ai fini IVA, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento o all'emissione della fattura, quando tale momento sia anteriore. Pertanto, nel caso di specie mi risulta non operi alcuna posticipazione del momento impositivo.
Per ovviare a tale effetto i professionisti a volte emettono appositi "avvisi di fattura", ossia comunicazioni al cliente che non hanno rilevanza IVA (occorre peraltro fare molta attenzione perchè se tali avvisi hanno determinati elementi possono essere intesi come fatture e quindi integrare il presupposto impositivo IVA).
Per quanto concerne la rilevanza delle prestazioni del professionista, esse seguono il criterio di cassa, pertanto sono tassate nell'esercizio in cui avviene il pagamento, a prescindere dal principio di competenza che trova applicazione nell'ambito del reddito d'impresa.