sono venuto a capo del mio dubbio circa l'anno fiscale in cui poter portare in deduzione quella spesa sanitaria effettuata tramite bonifico online il 31.12.23 (post #3):
Studio Astolfi Patrizio
studioastolfi.com
BONIFICO BANCARIO (dalla parte di chi lo effettua)
Momento in cui il professionista impartisce l'ordine di pagamento
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si deve ritenere che, in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l’ordine di pagamento alla banca.
perciò, nel mio caso, è il 31.12.23 e quindi va in redditi 2024x23.
più in dettaglio:
- circolare ade 14/e 2023, pag. 23
Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda (Quadro E)
Aspetti generali
A tutti gli oneri e alle spese che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda si applicano i seguenti principi generali:
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gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) [...] In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo (Risoluzione 23.04.2007 n. 77/E);
- telefisco 1.2.24 (presente
qui sul nostro sito)
Bonifici a cavallo d'anno: chiarimenti ADE sulla rilevanza fiscale
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Relativamente alla non coincidenza tra il pagamento effettuato con bonifico e il relativo addebito (successivo) dello stesso sul conto corrente viene sinteticamente evidenziato che nessuna rilevanza ai fini fiscali è da attribuirsi al momento in cui materialmente avviene poi l’addebito sul conto corrente dell’erogante.
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Un professionista chiedeva la corretta competenza del costo ai fini della deducibilità dello stesso nell’ipotesi di bonifico effettuato il giorno 29 dicembre 2023, ma poi addebitato sul conto corrente il giorno 2 gennaio 2024.
L’agenzia ha replicato ritenendo di poter applicare quanto già chiarito, nella risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E, riguardante il caso di un pagamento on line dei contributi mediante l’utilizzo della carta di credito.
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Nel documento di prassi è stato chiarito che «il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito» e, di conseguenza, i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca.
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La risposta è interessante poiché applicabile in modo trasversale in ogni ipotesi di applicazione del principio di cassa, ad esempio:
alla deduzione di un onere in dichiarazione dei redditi per un privato,
quindi, se non ho capito male, il principio di cassa applicato in caso di pagamento di contributi con carta di credito (risoluzione 77/e) è stato esteso anche ai pagamenti con bonifici online per i conti correnti, a seguito di telefisco 1.2.24.
sempre se ho ben inteso, ciò che è emerso da telefisco è che ciò vale non solo per i "professionisti" che pagano "contributi" ma anche per i privati e le loro detrazioni/deduzioni; corretto?
in definitiva ciò vuol dire che adesso il principio di cassa, per chi paga bonifici online, è stato stravolto, cioè adesso la data che vale è solo quella dell'esecuzione, cioè quando lo ordina, e nulla rileva la data in cui avviene il depauperamento del saldo del c/c a seguito del bonifico?