Iscrizione del lavoratore e obbligazione contributiva del committente.
L’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 e che, per il versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.
In riferimento a tale disposizione, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, alla quale si fa integrale rinvio, si é ora in grado di precisare, sulla scorta delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il reddito di euro 5000 costituisce, comunque, una fascia di esenzione e che , in caso di superamento di detta fascia, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente.
Per le ipotesi di superamento dell’importo di euro 5000 in costanza di una pluralità di rapporti, sarà applicato il criterio indicato, in riferimento all’aliquota aggiuntiva dell’1%, nella circolare n. 56 del 29 marzo 2004.
Discende da quanto precede l’obbligo, in capo al lavoratore, di comunicare ai committenti interessati, all’inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento, nonché il diritto, in capo ai committenti, di conoscere tale situazione.
Similmente, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 per i lavoratori autonomi occasionali e per gli incaricati alle vendite a domicilio si configura soltanto allorché gli emolumenti percepiti nell’arco dell’anno solare (intendendosi per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l’importo di euro 5000 ed a decorrere da tale momento. Dalla medesima data di prima iscrizione si procederà all’accredito dei contributi versati, secondo i principi che disciplinano la Gestione.
Rilevato che per gli incaricati alle vendite a domicilio già iscritti alla Gestione non è necessario procedere ad una nuova iscrizione e che i predetti incaricati che hanno iniziato l’attività nel corrente anno utilizzeranno le modalità di iscrizione già in atto, in riferimento ai lavoratori autonomi occasionali è stato predisposto l’unito schema di domanda, prelevabile, quanto prima, anche tramite “internet” (all. 1).
Si precisa, a tal proposito, che i soggetti come sopra iscritti per l’anno 2004 o, comunque, i soggetti per i quali sono dovuti i contributi per il predetto anno, non dovranno presentare nuova domanda di iscrizione negli anni successivi e che, in relazione a detti anni, l’accredito dei contributi eventualmente versati decorrerà dal mese di gennaio, a prescindere dal momento in cui l’obbligazione contributiva verrà a perfezionarsi ( superamento della soglia di euro 5000).