La Corte di giustizia europea con la sentenza 10 settembre 2002 relativa alla causa C-141/
100, ha ritenuto: 1) che l’esenzione da IVA delle prestazioni mediche e paramediche dipende non tanto dalla forma giuridica del soggetto che fornisce le prestazioni, ma dal fatto che esse siano somministrate da persone in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge;
A seguito anche della pronuncia della Corte di Cassazione che con sentenza n. 4403 del 6
dicembre 2000/27 marzo 2001 ha dichiarato che le attivita` di fisiokinesiterapia, massoterapia e fisioterapia identificano gia` prima dell’entrata in vigore del D.M. 21 gennaio 1994, prestazioni paramediche rese alla persona, l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 43/E del 14 maggio 2002 ha ritenuto inopportuno proseguire il contenzioso in corso, riconoscendo quindi l’esenzione per queste attivita` anche prima del provvedimento in questione.