I REDDITI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO VANNO DICHIARATI NEL QUADRO L.
Il Testo Unico (DPR 917/86) consente di dedurre i costi direttamente e strettamente connessi alla realizzazione di quei redditi occasionali. Per ogni acquisto e per ogni spesa sostenuta che siano stati in equivocabile legame con la realizzazione dei servizi occasionali, quindi, ci si farà rilasciare fattura o ricevuta fiscale; questa documentazione andrà conservata assieme alla ricevuta poi rilasciata al proprio cliente, come prova delle spese sostenute per produrre il reddito. La cifra da dichiarare sarà quella risultante dalla differenza fra quello che si è speso e l'ammontare complessivo del compenso (attenzione: del compenso lordo, cioè computando come compenso la cifra intera, e non quella percepita dopo l'eventuale ritenuta d'acconto). Sono deducibili solo i costi "specificamente inerenti" alla produzione dei singoli lavori.