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Presentazione tardiva unico 2008

Salve avrei bisogno di una informazione: un extracomunitario non ha presentato la dichiarazione dei redditi, lui è possessore di partita iva con redditi da lavoro non abituale.
Escludendo la via telematica potrebbe presentare la dichiarazione cartaceamente pagando la sanzione dovuta?
La posta mi ha detto che potrebbe accettare senza problemi perchè la prendono come raccomandata gratuita da inviare c/o l'agenzia delle entrate di Roma. Secondo Voi potrei fare così facendogli versare anche la sanzione dovuta per la tardiva presentazione e quando un domani chiedono chiarimenti mostro la ricevuta di invio oltre al versamento del modello F24.
L'importo della sanzione è 32 o 258?
Vi ringrazio per l'aiuto che potrete fornirmi.
 
Riferimento: Presentazione tardiva unico 2008

da fisco oggi (rivista Agenzia)

Dichiarazione omessa
Il comma 1 dell'articolo 32 stabilisce che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione:

in presenza di un debito d'imposta si applica una sanzione amministrativa commisurata all'imposta dovuta e non versata, che va dal 120 al 240 per cento dell'ammontare di quest'ultima, con un minimo di 258 euro.
in assenza di un debito d'imposta, si applica la sanzione da 258 euro a 1.032 euro.
Considerato che la disciplina delle sanzioni in materia di Irap ricalca quella prevista ai fini delle imposte sui redditi, sulla base della circolare n. 23 del 25 gennaio 1999, si può affermare che la fattispecie dell'omessa presentazione della dichiarazione si realizza, oltre che nell'ipotesi di mancata presentazione, anche nelle ipotesi in cui la presentazione della dichiarazione è espressamente considerata omessa o nulla, e precisamente:

nel caso di dichiarazione presentata con ritardo rispetto ai termini di presentazione specificati nell'articolo 2 del Dpr 322 del 1998. In particolare:
se il ritardo è inferiore al termine di 90 giorni, la dichiarazione si considera comunque valida ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, ma sulla base della circolare n. 1 del 25 gennaio 1999 capitolo 1, paragrafo 1.2, "ai soli effetti sanzionatori la tardiva presentazione della dichiarazione è equiparata all'omessa presentazione" e "la tardiva presentazione della dichiarazione (entro i 90 giorni) è punibile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 471, con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila (258 euro) a lire due milioni (1.032 euro)". Resta, inoltre, ferma l'applicazione della sanzione, prevista dall'articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/1997, pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le scadenze prescritte
se il ritardo è superiore al termine di 90 giorni, la dichiarazione è considerata omessa e sono applicabili le sanzioni sopra citate (sanzione dal 120 al 240 dell'imposta dovuta e non versata, con un minimo di 258 euro; sanzione in assenza di un debito d'imposta da 258 a 1.032 euro). La dichiarazione presentata oltre il termine di 90 giorni, anche se omessa, costituisce comunque titolo per la riscossione dell'imposta dovuta in base agli imponibili in essa indicati (articolo 2, comma 7, del citato Dpr 322/98)
nel caso in cui la dichiarazione venga redatta su stampati non conformi ai modelli approvati con decreto ministeriale, la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati (articolo 1, comma 1, del Dpr 322/1998)
nel caso di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, la dichiarazione è nulla (articolo 1, commi 3 e 4, del Dpr 322/1998) e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati. La nullità è peraltro sanata se il contribuente, o il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione, vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio territorialmente competente.
Con riferimento alla fattispecie della dichiarazione omessa, occorre precisare che, come previsto dalla circolare 141 del 1998, in via generale, la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione Irap acquista autonoma rilevanza rispetto a quella per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, nell'ipotesi in cui risulti omessa sia la dichiarazione dei redditi che quella ai fini Irap, la sanzione applicabile per quest'ultima imposta costituisce, assieme a quella prevista per l'omessa dichiarazione dei redditi, parte integrante del concorso formale di violazioni, disciplinato dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
 
Riferimento: Presentazione tardiva unico 2008

Tenere conto delle misure introdotte dal Decreto legge anticrisi che hanno alleggerito il ravvedimento spontaneo, il quale è diventato più leggero e viene in aiuto, entro lunedì 29 dicembre, a chi non ha presentato la dichiarazione entro i termini. Ad esempio, una persona fisica titolare di partita iva, può presentare il modello Unico 2008 (contenente tre dichiarazioni, Redditi, Iva, Irap) entro tale termine, avendo diritto alla riduzione a 1/12 del minimo di ciascuna sanzione per ogni dichiarazione presentata tardivamente. Ricordiamo che le sanzioni applicabili per i versamenti tardivi o omessi, sono state ridotte e in caso di ravvedimento, la riduzione della sanzione del 30% ad 1/8 del minimo (3,75%) passa a 1/12 del minimo (2,5%), e quella a 1/5 del minimo (6%) passa a 1/10 del minimo (3%).
 
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