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prescrizione crediti commerciali

dotto'

Utente
Riferimento: prescrizione crediti commerciali

Sono d'accordo con le perplessità di tutti, ma non posso che concordare con Marica.
Se si parla di forniture in genere e quindi non contratti di fornitura o di servizi con pagamenti periodici il codice non dà alternative: parla di 10 anni. L'informativa Aduc, a mio avviso, porta fuori strada (e ha portato anche me ad avere dubbi). Ricordiamoci comunque che per specifici diritti il codice prevede prescrizioni più brevi (3 anni per i crediti porfessionali, 1 anno per il trasporto, ecc.).
 

Jo-Vinco

Utente
Riferimento: prescrizione crediti commerciali

Sono d'accordo con le perplessità di tutti, ma non posso che concordare con Marica.
Se si parla di forniture in genere e quindi non contratti di fornitura o di servizi con pagamenti periodici il codice non dà alternative: parla di 10 anni. L'informativa Aduc, a mio avviso, porta fuori strada (e ha portato anche me ad avere dubbi). Ricordiamoci comunque che per specifici diritti il codice prevede prescrizioni più brevi (3 anni per i crediti porfessionali, 1 anno per il trasporto, ecc.).
nessuno dice che la prescrizione non sia quella, ma se il cliente riconosce il debito (anche se prescritto), beh, il cliente deve pagare...

il credito professionale si prescrive in tre anni, ma se il cliente ladro te lo contesta scrivendo per raccomandata "non ti pago perchè prescritto" beh, quello lo deve pagare, cambia la musica se scrive invece "io ti ho già pagato"

in definitiva se anche sono passati i termini io i miei soldi li richiedo lo stesso e vedo che risponde il debitore..

saluti
 
Ultima modifica:

prostaf

Utente
Riferimento: prescrizione crediti commerciali

Poi non scordiamoci mai l'articolo quinto.......

Siete curiosi ehh? Che cavolo di legge sarà, ma dai che la conoscete!!!!

l'articolo quinto recita testualmente al comma 1 "chi ha i soldi in mano ha vinto".

Con i tempi delle cause italiane, il fatto che per fallire ci vuole l'intercessione del Pradre Etrerno, come è eterno il giudizio, io mi preoccuperei di farmi pagare prima di 5 anni altrimenti altro che prescrizione e discussione su 5 o 10, i crediti si possono lasciare in successione, con la certezza che gli eredi non manderanno preghiere ma.....:eek:
 

dotto'

Utente
Riferimento: prescrizione crediti commerciali

nessuno dice che la prescrizione non sia quella, ma se il cliente riconosce il debito (anche se prescritto), beh, il cliente deve pagare...

il credito professionale si prescrive in tre anni, ma se il cliente ladro te lo contesta scrivendo per raccomandata "non ti pago perchè prescritto" beh, quello lo deve pagare, cambia la musica se scrive invece "io ti ho già pagato"

in definitiva se anche sono passati i termini io i miei soldi li richiedo lo stesso e vedo che risponde il debitore..

saluti
Sono d'accordo solo parzialmente. per le prescrizioni presuntive (crediti professionali) il termine di 3 anni indica solo che vi è una presunzione di avvenuto pagamento per la quale può essere data prova contraria. quindi se il mio cliente ammette di non aver pagato adducendo che il credito è prescritto, allora la prescrizione "speciale" non opera e il caro cliente deve pagare comunque.
per le prescrizioni ordinarie - 10 anni - invece, allo scadere del 10 anno, il credito è perso, che il cliente ammetta di non aver pagato o meno.
Meglio detto, nessuna azione legale è esperibile.
 

Jo-Vinco

Utente
Riferimento: prescrizione crediti commerciali

Sono d'accordo solo parzialmente. per le prescrizioni presuntive (crediti professionali) il termine di 3 anni indica solo che vi è una presunzione di avvenuto pagamento per la quale può essere data prova contraria. quindi se il mio cliente ammette di non aver pagato adducendo che il credito è prescritto, allora la prescrizione "speciale" non opera e il caro cliente deve pagare comunque.
per le prescrizioni ordinarie - 10 anni - invece, allo scadere del 10 anno, il credito è perso, che il cliente ammetta di non aver pagato o meno.
Meglio detto, nessuna azione legale è esperibile.
l'art. 1309 e 1988 codice civile non si applicano?
 
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