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Preavviso CCNL della Piccola e Media Industria della Comunicazione e Servizi Innovativi

Buonasera,
scrivo per avere un dettaglio relativo al tempo di preavviso che si necessita per il CCNL della Piccola e Media Industria della Comunicazione e Servizi Innovativi - Unigec/Confapi.
L'inquadramento è quello di impiegato, livello 6, con mansione Programmatore Informatico con anni di anzianità 2 anni e 3 mesi.
Oltre al tempo di preavviso chiedo anche una eventuale fonte (documento pdf) al quale poter far riferimento, nel web non si trova traccia a riguardo.

Grazie,
Alessandra
 
Buonasera,
scrivo per avere un dettaglio relativo al tempo di preavviso che si necessita per il CCNL della Piccola e Media Industria della Comunicazione e Servizi Innovativi - Unigec/Confapi.
L'inquadramento è quello di impiegato, livello 6, con mansione Programmatore Informatico con anni di anzianità 2 anni e 3 mesi.
Oltre al tempo di preavviso chiedo anche una eventuale fonte (documento pdf) al quale poter far riferimento, nel web non si trova traccia a riguardo.

Grazie,
Alessandra

Salve: estratto fonte ccnl di riferimento (CCNL della Piccola e Media Industria della Comunicazione e Servizi Innovativi - Unigec/Confapi.)

Parte Terza Norme Impiegati

Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Il licenziamento dell’impiegato non in prova e non ai sensi dell’Art. 61 – Disciplina del lavoro - o le sue dimissioni, dovranno aver luogo con un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

Per gli impiegati che non hanno superato i 5 anni di servizio: -

mesi 2 e 15 giorni, per gli impiegati dei livelli 1-2 gruppo A;

mesi 1 e 15 giorni, per gli impiegati dei livelli 3-4 gruppo B; -

mesi 1, per gli impiegati dei livelli 5- 6-7-9 gruppo C.

I termini di disdetta decorrono dal 1° o dal 15° giorno di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

La retribuzione corrisposta in caso di preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto. E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all’impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto. Per il lavoratore che avesse partecipato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, a interventi formativi teorici o teorico-pratico il periodo di preavviso individuale è incrementato di n. 2 mesi di effettivo lavoro.
 
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