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Plusvalenza terreni edificabili

carmine

Utente
Buongiorno
25 anni fa acquistai 550 mq di terreno edificabile all'asta (valore perizia 75000000 lire) per 30000000 lire (dopo diverse aste deserte) ricompreso in una lottizzazione.
Vorrei rivenderlo o darlo in permuta in cambio di un alloggio.
Chiedo se la vendita è soggetta a plusvalenza in entrambi i casi e in che percentuale.
Grazie anticipatamente per l'attenzione
 
Do per assunto che lei sia un privato cittadino non in regime di impresa. La norma di riferimento è l’articolo 67, comma 1, lettera del testo unico sulle imposte dirette. Sì, in entrambi i casi (vendita o permuta) l'operazione è soggetta a tassazione ed il fatto che Lei lo abbia acquistato 25 anni fa non genera alcuna esenzione. Riguardo alla permuta (scambio del terreno con un alloggio) è fiscalmente equiparata a una vendita. Il Fisco considera che Lei abbia "venduto" il terreno al valore dell'appartamento che riceve in cambio; pertanto, la plusvalenza si calcola sulla differenza tra il valore dell'appartamento ricevuto (che funge da prezzo di vendita) e il costo storico del terreno.
Ha a disposizione due modalità per calcolare e pagare le tasse, e dovrà scegliere quella economicamente più conveniente.
Opzione A: Tassazione Ordinaria (IRPEF): In questo regime, la plusvalenza viene sommata ai Suoi altri redditi (stipendi, pensioni, ecc.) e tassata con le aliquote IRPEF progressive (che partono dal 23% e salgono fino al 43% a seconda del Suo reddito totale a cui vanno aggiunte le addizionali comunale e regionale).
• Calcolo della Plusvalenza: Prezzo di vendita (o valore permuta) MENO (Prezzo di acquisto + Costi inerenti + Rivalutazione ISTAT tra il 2001 e il 2026).
Ad esempio: Se vende il terreno a 100.000 €:
◦ Plusvalenza lorda: 100.000 - 15.494 (costo storico) - (rivalutazione ISTAT e spese di acquisto) = circa 60.000/70.000 € di guadagno netto fiscale.
◦ Su questo importo pagherà l'aliquota marginale IRPEF (minimo 23%, ma probabilmente più alta se ha altri redditi). Essendo un terreno edificabile non vi è la possibilità di pagare attraverso il notaio, l’imposta con l’aliquota forfettaria del 26%.

Tuttavia esiste la possibilità (Opzione B) di "affrancare" il valore del terreno pagando un'imposta sostitutiva più bassa, evitando la tassazione ordinaria. A partire dal 1° gennaio 2025, questa possibilità è diventata strutturale (a regime). Valuti prima se sia conveniente. Lei deve far redigere una perizia giurata di stima da un tecnico abilitato che attesti il valore attuale del terreno. Sul valore determinato dal perito si paga un'imposta sostitutiva del 18% calcolata sull'intero valore di perizia (non sul guadagno, ma sul valore totale del terreno). La perizia va prodotta, anche successivamente alla vendita del terreno edificabile, entro il 30 novembre dell’anno in cui si effettua la vendita.
Le consiglio quindi di 1. Verificare con un tecnico il presunto valore attuale del terreno; 2) Confrontare il 18% del valore totale con l'IRPEF che pagherebbe sulla differenza tra valore di vendita e costo storico rivalutato e quindi operare la scelta.
 
Do per assunto che lei sia un privato cittadino non in regime di impresa. La norma di riferimento è l’articolo 67, comma 1, lettera del testo unico sulle imposte dirette. Sì, in entrambi i casi (vendita o permuta) l'operazione è soggetta a tassazione ed il fatto che Lei lo abbia acquistato 25 anni fa non genera alcuna esenzione. Riguardo alla permuta (scambio del terreno con un alloggio) è fiscalmente equiparata a una vendita. Il Fisco considera che Lei abbia "venduto" il terreno al valore dell'appartamento che riceve in cambio; pertanto, la plusvalenza si calcola sulla differenza tra il valore dell'appartamento ricevuto (che funge da prezzo di vendita) e il costo storico del terreno.
Ha a disposizione due modalità per calcolare e pagare le tasse, e dovrà scegliere quella economicamente più conveniente.
Opzione A: Tassazione Ordinaria (IRPEF): In questo regime, la plusvalenza viene sommata ai Suoi altri redditi (stipendi, pensioni, ecc.) e tassata con le aliquote IRPEF progressive (che partono dal 23% e salgono fino al 43% a seconda del Suo reddito totale a cui vanno aggiunte le addizionali comunale e regionale).
• Calcolo della Plusvalenza: Prezzo di vendita (o valore permuta) MENO (Prezzo di acquisto + Costi inerenti + Rivalutazione ISTAT tra il 2001 e il 2026).
Ad esempio: Se vende il terreno a 100.000 €:
◦ Plusvalenza lorda: 100.000 - 15.494 (costo storico) - (rivalutazione ISTAT e spese di acquisto) = circa 60.000/70.000 € di guadagno netto fiscale.
◦ Su questo importo pagherà l'aliquota marginale IRPEF (minimo 23%, ma probabilmente più alta se ha altri redditi). Essendo un terreno edificabile non vi è la possibilità di pagare attraverso il notaio, l’imposta con l’aliquota forfettaria del 26%.

Tuttavia esiste la possibilità (Opzione B) di "affrancare" il valore del terreno pagando un'imposta sostitutiva più bassa, evitando la tassazione ordinaria. A partire dal 1° gennaio 2025, questa possibilità è diventata strutturale (a regime). Valuti prima se sia conveniente. Lei deve far redigere una perizia giurata di stima da un tecnico abilitato che attesti il valore attuale del terreno. Sul valore determinato dal perito si paga un'imposta sostitutiva del 18% calcolata sull'intero valore di perizia (non sul guadagno, ma sul valore totale del terreno). La perizia va prodotta, anche successivamente alla vendita del terreno edificabile, entro il 30 novembre dell’anno in cui si effettua la vendita.
Le consiglio quindi di 1. Verificare con un tecnico il presunto valore attuale del terreno; 2) Confrontare il 18% del valore totale con l'IRPEF che pagherebbe sulla differenza tra valore di vendita e costo storico rivalutato e quindi operare la scelta.
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"Generalmente, sia la vendita che la permuta di un terreno edificabile generano plusvalenza a prescindere dalla data di entrata in possesso dello stesso terreno. Pertanto, come definito dall'articolo 67 del DPR.917/1986, ai fini IRPEF, tali cessioni sono imputate a redditi diversi.

Tali redditi subiscono una tassazione secondo le aliquote progressive dell'IRPEF, senza possibilità di opzione per l’imposta sostitutiva."


Per maggiori chiarimenti e ulteriori informazioni fiscali di carattere generale, può contattare il servizio di assistenza telefonica dell'Agenzia delle entrate ai numeri 800.90.96.96 (da linea fissa) oppure 0697617689 (da cellulare).

Distinti saluti

Agenzia delle Entrate
Sezione di Assistenza Multicanale di BARI
Il Capo Sezione


GENT.MO SIGNOR FABIANO
La suddetta risposta dell'ADE ha minato le mie certezze, cosa pensa del secondo periodo ?
 
E' la stessa risposta che le ho fornito io.
Riepilogando:
1) le plusvalenze sono soggette ad imposta ordinaria progressiva (irpef, addizionale comunale, addizionale regionale);
2) non è possibile fruire dell'imposta forfettaria sostitutiva del 26% per mezzo del notaio;

Non fa tuttavia riferimento all'opzione B, che come dicevo riguarda possibilità di rivalutare il bene con un'imposta sostitutiva del 18%
 
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