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Plusvalenza da cessione terreno edificabile

Buonasera a tutti.
MIo zio nel 2005 ha venduto un terreno edificabile per € 60.000, acquistato nel 1980 come terreno agricolo per L.4.000.000 ora € 2.000 + rivalutazione si arriva a 9.000 circa. L'Agenzia delle entrate nel 2006 ha rettificato il valore ai fini dell'imposta di registro, e in seguito ad accertamento con adesione è stato fissato il valore del terreno per € 100.000.
Ora mio zio ha ricevuto un avviso di accertamento per la plusvalenza, determinata come differenza tra € 100.000 (valore rettificato e definito con acc. adesione) e € 9.000 (costo acquisto + rivalutazione).
MI sono recata con mio zio presso l'Age per chiedere spiegazioni e mi il responsabiledel procedimento mi ha detto che per l'Ufficio, alla luce della confermata giurisprudenza, il valore di vendita rettificato e definito ai fini dell'imposta di regitro viene utilizzato anche ai fini della tassazione separata della plusvalenza perchè quel valore definito rappresenta una presunzione grave che dimostra un valore incassato in nero. Perciò ai fini del calcolo della plusvalenza l'Ufficio considera come corrispettivo, non il valore indicato nell'atto di vendita (60.000) ma il valore definito ai fini della rettifica per l'imposta di registro (40.000!!!).
Sono rimasta un pò titubante e allora mi sono un pò informata sulla giurisprudenza a riguardo. E' vero sì che ci sono sentenze cassazione che confermano l'utilizzo del valore rettificato per l'imposta di registro anche ai fini irpef, però c'è qualche sentenza di CTP o CTR che richiedono che sia L'UfFicio che deve provare il nero, considerando anche l'ultima ordinanza della Cassazione 20496.

qualcuno, con un pò di esperienza, mi saprebbe dare un consiglio: è il caso di pagare (usufruendo delle sanzioni ridotte a 1/8), oppure è opportuno andare in CTP? qualcuno conosce l'orientamento della ctp ctr della puglia?? grazie
 
Riferimento: Plusvalenza da cessione terreno edificabile

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Sono rimasta un pò titubante e allora mi sono un pò informata sulla giurisprudenza a riguardo. E' vero sì che ci sono sentenze cassazione che confermano l'utilizzo del valore rettificato per l'imposta di registro anche ai fini irpef, però c'è qualche sentenza di CTP o CTR che richiedono che sia L'UfFicio che deve provare il nero, considerando anche l'ultima ordinanza della Cassazione 20496.

qualcuno, con un pò di esperienza, mi saprebbe dare un consiglio: è il caso di pagare (usufruendo delle sanzioni ridotte a 1/8), oppure è opportuno andare in CTP? qualcuno conosce l'orientamento della ctp ctr della puglia??

in effetti, l'orientamento della giurisprudenza della cassazione ritiene applicabile anche ai fini delleimposte sui redditi il valore definito ai fini delle imposte indirette (e se non cambia orientamento la cassazione, le commissioni tributarie di merito devono uniformarsi a tale interpretazione ...). Si tratta, peraltro, di una presunzione relativa: il contribuente può superarla se dispone di elementi a suo favore e se riesce a convincere il giudice tributario ... imho, se non hai elementi è consigliabile prestare acquiescenza all'accertamento pagando le sanzioni ridotte
 
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