Re: PLUSVALENZA DA ABITAZIONE x flavio e lella
La determinazione della plusvalenza
La plusvalenza è imponibile al momento della percezione del corrispettivo (cd. criterio di cassa), e limitatamente alla parte dello stesso effettivamente incassata. Ai sensi dell’articolo 68, comma 1, la plusvalenza imponibile è determinata dalla differenza tra:
· corrispettivo incassato;
· costo di acquisizione aumentato dei costi inerenti deducibili appositamente documentati .
Riscossione rateizzata del corrispettivo (art. 68, comma 7, lett. f), D.P.R. n. 917/1986)
In caso di riscossione del corrispettivo frazionata o rateizzata in più anni, la plusvalenza è determinata in rapporto alla parte di corrispettivo percepita nell’anno. Pertanto il costo di acquisizione e gli altri costi complessivamente sostenuti, dovranno essere dedotti in proporzione al corrispettivo percepito nell’anno.
Esempio
Fabbricato acquistato nel 2002 per 300.000 euro
Imposta di registro pagata 10.000 euro
Spese notarili ed accessorie sostenute all’atto di acquisto 5.000 euro
Costi sostenuti per manutenzioni straordinarie 80.000 euro
Totale spese sostenute 395.000 euro
Cessione del fabbricato nel 2003 per 800.000 euro, di cui 500.000 euro percepiti nel 2003 e 300.000 euro nel 2004.
Ripartizione delle spese
Anno
Corrispettivo
Incassato
(1)
Percentuale prezzo incassato nell’anno
(2)
Percentuale spese deducibili (spese totali per col. 2)
(3)
Plusvalenza imponibile
(col. 1 – col. 3)
(4)
2003
500.000
62,5%
246.875
235.125
2004
300.00
37,5%
148.125
151.875
Totali
800.000
100%
395.000
405.000